mercoledì 29 settembre 2010

RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO,IL VOSTRO CONTRIBUTO.


PUBBLICO LA PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE 13 INVITANDO QUANTI HANNO SUGGERIMENTI, CONTROPOSTE O EMENDAMENTI  A SEGNALARMELI, PRIMA DI DICEMBRE. GRAZIE Giancarlo

REGIONE MARCHE — 1 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________


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proposta di legge n. 28

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 21 luglio 2010

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MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003 N. 13

“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

E SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS)

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pdl 28

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Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall’esigenza

di potenziare il ruolo regionale di governo

in materia di sanità, per assicurare l’unitarietà di

sistema e gestirne meglio la complessità, anche

in rapporto alla pluralità degli enti del servizio

sanitario; di perfezionare, sulla base dell’esperienza

maturata, l’attuale modello organizzativo,

confermandone l’impianto ed eliminando alcune

criticità; di razionalizzare ulteriormente l’utilizzo

delle risorse, tanto più in relazione all’ingente

riduzione dei trasferimenti alle Regioni previsti

dalla manovra finanziaria statale e, soprattutto,

di migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei

servizi offerti alla comunità.

In tale prospettiva la proposta di legge rafforza,

in primo luogo, le funzioni della Giunta regionale

di indirizzo e controllo in materia di sanità

che devono naturalmente essere esercitate nel

rispetto del Piano approvato dall’Assemblea.

Alla Giunta regionale è affidata, in particolare,

l’adozione degli atti di indirizzo interpretativi e

applicativi della normativa e delle direttive per gli

enti del servizio sanitario regionale, l’assegnazione

agli stessi delle risorse del fondo sanitario,

con la determinazione della quota riservata alla

Regione per le attività di competenza, l’approvazione

degli atti aziendali, il controllo della spesa e

la vigilanza sulla imparzialità e sul buon andamento

dell’attività e sulla qualità dell’assistenza.

L’adozione delle direttive è specificamente

stabilita in alcuni ambiti, rispetto ai quali è indispensabile

una maggiore omogeneità a livello

regionale. E’ il caso dell’applicazione dei contratti

collettivi nazionali e dello svolgimento della

contrattazione decentrata integrativa, del contenimento

delle spese e del conferimento di incarichi

a carattere amministrativo e contabile, dell’esecuzione

di opere e lavori e dell’acquisizione

di servizi e forniture, della gestione dei sistemi

informativi, nonché dell’integrazione funzionale

degli enti del servizio sanitario regionale.

Poiché il sistema informativo sanitario integrato

riveste carattere altamente strategico, è

demandato alla Giunta il compito di individuare i

sistemi informativi di rilievo regionale e di provvedere

alla loro attivazione, alla gestione del

data center e delle infrastrutture telematiche.

Sempre alla Giunta regionale è affidata sia

l’approvazione del piano di valorizzazione del

patrimonio immobiliare, che individua termini e

le modalità per le alienazioni ed i criteri per la

destinazione del ricavato, sia l’approvazione del

programma degli investimenti sanitari, con l’indicazione

degli interventi a diretta realizzazione

regionale.

Al rafforzamento delle funzioni della Giunta,

si affianca l’istituzione di una struttura di natura

dipartimentale, alla quale sono demandati, per

consentire la massima integrazione tra i due

settori anche a livello organizzativo, sia i compiti

in materia di sanità, che di servizi sociali. Il rischio

di attenuare l’autonoma rilevanza dei servizi

sociali è evitato attraverso la previsione di

specifiche strutture dirigenziali con competenze

riguardanti gli stessi servizi sociali.

Al dipartimento per la salute e per i servizi

sociali spetta la predisposizione degli atti da sottoporre

alla Giunta regionale; la definizione dei

rapporti tra gli enti del servizio sanitario regionale

e delle procedure per la collaborazione tra i medesimi;

l’esercizio, in caso di inerzia e previa

diffida, dei poteri sostitutivi; la verifica del

perseguimento, da parte degli ambiti sociali, degli

obiettivi del piano regionale.

Per assicurare il coinvolgimento degli enti del

servizio sanitario regionale rispetto agli atti di

maggiore rilevanza, è stabilito che tali atti sono

predisposti sentiti i relativi direttori generali.

Al fine di garantire, poi, un costante confronto

e un apporto delle professionalità che operano

nel settore, è prevista la possibilità, per il dirigente

del dipartimento, di costituire gruppi di lavoro

composti anche da personale degli enti del servizio

sanitario regionale.

In relazione all’opportunità di ricondurre direttamente

in capo alla Giunta regionale e alla relativa

struttura le funzioni in materia di sanità e

servizi sociali e di razionalizzare il sistema, la

proposta di legge dispone, poi, la soppressione

dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS), con subentro

contestuale della Regione nell’esercizio

delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi.

Al personale dell’ARS a tempo indeterminato

o interessato alle procedure di stabilizzazione

che non intenda confluire in Regione è offerta la

possibilità di optare per il trasferimento agli enti

del servizio sanitario regionale. Riguardo al personale

in comando, invece, è disposto il rientro

presso l’amministrazione di provenienza, se allo

stesso personale non sono attribuiti incarichi di

direzione delle strutture del dipartimento.

Al fine di evitare che le spese connesse ai

trasferimenti in Regione gravino sui costi del

personale regionale, un’apposita disposizione

stabilisce espressamente che le medesime continuano

a fare carico sul Fondo sanitario regionale

e non concorrono, pertanto, alle limitazioni

fissate dalla normativa in materia di spesa del

personale.

La proposta di legge interviene, in secondo

luogo, rispetto all’assetto dell’Azienda sanitaria

unica regionale (ASUR), delle aree vaste e alle

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zone territoriali, chiarendo i corrispondenti livelli

di responsabilità.

All’ASUR, che resta l’esclusiva titolare della

personalità giuridica, sono attribuite le funzioni di

indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività

aziendale e di area vasta, nonché le funzioni

concernenti la contabilità e il bilancio, il controllo

di gestione, la tesoreria unica, i sistemi informativi

aziendali, il contenzioso e la consulenza legale,

la gestione del patrimonio immobiliare relativamente

agli atti di alienazione, permuta e costituzione

di diritti reali, l’esecuzione di opere e

lavori e l’acquisizione di beni e servizi, la gestione

dei magazzini e della logistica, l’amministrazione

del personale della direzione centrale, l’autorizzazione

alla stipula dei contratti dirigenziali a

tempo determinato ed al conferimento di incarichi

di natura occasionale o coordinata e continuativa

a carattere amministrativo o contabile.

Per introdurre margini di flessibilità organizzativa,

è disposto che le funzioni concernenti

l’esecuzione di opere e lavori, l’acquisizione di

beni e servizi, la gestione dei magazzini e della

logistica possono essere delegate alle aree vaste.

Poiché la responsabilità della gestione complessiva

dell’ASUR è affidata al relativo direttore

generale, il quale risponde personalmente del

raggiungimento degli obiettivi, e considerato che

la scelta dei direttori delle zone territoriali deve

essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente

tecnici, la proposta di legge attribuisce

allo stesso direttore generale il potere di nominare

e di revocare i direttori di zona. Per le stesse

ragioni al direttore generale è attribuito anche il

potere di nominare e di revocare i coordinatori di

area vasta.

Al Direttore generale dell’ASUR spetta, altresì,

l’adozione dell’atto aziendale, del piano strategico,

del bilancio preventivo economico annuale

e pluriennale, del bilancio di esercizio, della

dotazione organica e della programmazione

del fabbisogno. Spetta, inoltre, l’approvazione

dei budget di area vasta e dell’articolazione di

area vasta della dotazione organica e della programmazione

del fabbisogno di personale, nonché

delle direttive per l’approvazione, da parte

del collegio di area vasta, dei piani di area vasta

e dei budget di zona e per l’assegnazione del

personale alle zone.

In una logica di ottimizzazione delle risorse

del servizio sanitario regionale, la proposta di

legge prevede la possibilità per l’ASUR di operare

come centrale di committenza per conto delle

aziende ospedaliere e dell’INRCA, con riferimento

all’acquisizione di forniture o servizi, all’aggiudicazione

di appalti o alla conclusione di

accordi quadro di lavori, forniture o servizi.

In relazione all’esigenza di implementare una

specifica rete di servizi per i soggetti fragili, con

particolare riguardo alla prevenzione secondaria

delle patologie cronico - degenerative degli anziani,

la proposta di legge dà la possibilità

all’ASUR di promuovere intese con l’INRCA, per

la riqualificazione a tale fine dei presidi ospedalieri

di polo.

Alla più precisa indicazione delle funzioni

dell’ASUR si affianca il rafforzamento delle attività

di coordinamento di area vasta, in continuità

con il percorso avviato.

Proprio l’area vasta è qualificata come entità

di riferimento per l’ottimizzazione dei servizi ed il

superamento delle frammentazioni gestionali,

per la programmazione integrata e per il coordinamento

tra zone confinanti.

All’area vasta sono attribuite le funzioni concernenti

l’assistenza sanitaria individuate nell’atto

aziendale, l’amministrazione del personale,

comprese le procedure di reclutamento, la mobilità

tra le zone e la valutazione della dirigenza, il

supporto al controllo di gestione, il rischio clinico,

nonché le funzioni delegate dal direttore generale.

All’area vasta sono ricondotte, inoltre, la contrattazione

decentrata integrativa e le relazioni

sindacali. Per superare qualunque incertezza al

riguardo, la proposta di legge stabilisce espressamente

che i contratti decentrati integrativi

sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.

In ciascuna area vasta è istituito un apposito

Collegio, composto dai direttori delle zone territoriali

comprese nella stessa area vasta e presieduto

dal coordinatore, che è scelto dal direttore

generale dell’ASUR nell’ambito del medesimo

collegio.

Al Collegio di area vasta è affidato il compito

di approvare, in conformità con le direttive del

direttore generale dell’ASUR, il piano triennale di

area vasta e i budget di zona, di assegnare il

personale alle zone, di nominare la delegazione

di parte pubblica, che è presieduta dal coordinatore

di area vasta, nonché di assumere iniziative

finalizzate allo sviluppo e al miglioramento dei

servizi erogati.

Al Collegio di area vasta spetta, inoltre, il

compito di individuare le zone territoriali nelle

quali sono esercitate le funzioni di area vasta.

Le stesse zone territoriali restano, infatti, il

riferimento operativo, sia per le funzioni sanitarie

che per quelle tecnico-amministrative, secondo

le indicazioni del Collegio di area vasta.

Per assicurare l’operatività delle scelte effettuate

a livello di area vasta, è disposto che le

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decisioni del Collegio sono vincolanti per i direttori

delle zone territoriali.

Il coordinatore di area vasta rappresenta

l’ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa,

è responsabile della stessa contrattazione

e gestisce le relazioni sindacali. Adotta,

altresì, i provvedimenti necessari per assicurare

il funzionamento delle relative strutture, compresi

quelli concernenti la mobilità tra le zone.

Sempre nella prospettiva dell’integrazione in

rete delle prestazioni e del coordinamento operativo

in ambito clinico e tecnico-amministrativo,

è previsto che le funzioni di area vasta sono

esercitate in stretto raccordo con l’attività delle

aziende ospedaliere e dell’INRCA.

L’obiettivo della responsabilizzazione e della

condivisione, da parte degli enti locali, delle scelte

effettuate dall’area vasta, è perseguito attraverso

l’istituzione di una Conferenza, composta

dai Sindaci o dagli assessori delegati dei Comuni

compresi nell’area medesima e presieduta dal

Sindaco del Comune in cui ha sede la zona

territoriale diretta dal coordinatore di area vasta.

Alla conferenza sono demandati i compiti

propositivi e consultivi.

Riguardo agli ambiti sociali, la proposta di

legge, anche in rapporto alla necessità di una

razionalizzazione, demanda alla Giunta regionale

il compito di provvedere alla loro ridefinizione,

al fine di assicurarne la coincidenza con gli ambiti

delle zone territoriali.

Per non disperdere il patrimonio di esperienze

che si è consolidato nei territori e salvaguardare

alcune specificità, la proposta di legge attribuisce,

poi, alla Giunta regionale la facoltà di

individuare, sulla base di parametri demografici

e territoriali, una diversa articolazione degli ambiti

sociali, ferma restando la coincidenza con i

distretti sanitari, e a condizione che il costo complessivo

degli apparati amministrativi non sia incrementato

rispetto a quello sostenuto in caso di

coincidenza tra ambito sociale e zona territoriale.

La proposta di legge attribuisce, altresì, alla

Giunta regionale il compito di assicurare l’erogazione

di nuovi servizi da parte delle farmacie

pubbliche e private convenzionate con il servizio

sanitario. Ciò consente di rafforzare le stesse

farmacie quali presìdi socio-sanitari sul territorio

e di dare una risposta più omogenea e capillare

alle richieste della comunità.

La proposta è articolata nel dettaglio come

segue.

L’articolo 1 sostituisce il riferimento alle

aziende del servizio sanitario regionale (SSR),

contenuto nell’articolo 1 della l.r. 13/2003, estendendolo

più propriamente a tutti gli enti che costituiscono

il servizio medesimo e quindi anche

l’INRCA: ciò per ribadire il principio della necessaria

integrazione fra i vari presidi esistenti sul

territorio, a tutela della salute della popolazione.

L’articolo 2, allo stesso fine oltre che per

attualizzare il dettato normativo, aggiunge all’elenco

degli enti del SSR, contenuto nel

comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003, sia

l’INRCA sia l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti

Marche Nord”, quest’ultima istituita dalla l.r.

21/2009. Inoltre, modificando il comma 3 dell’articolo

2 della l.r. 13/2003, dà rilievo legislativo

all’organizzazione in area vasta delle funzioni

dell’ASUR, già introdotta in via sperimentale col

piano sanitario 2007-2009.

L’articolo 3, sostituendo interamente l’articolo

3 della l.r. 13/2003, riepiloga e meglio ridefinisce

le funzioni di indirizzo e controllo che la Giunta

regionale, nel rispetto del piano socio-sanitario

approvato dall’Assemblea legislativa, esercita

sul sistema sanitario, con l’intento soprattutto di

incrementare l’efficienza dei servizi resi

razionalizzando le risorse. Al fine di non penalizzare

gli utenti, pur nella consapevolezza della

pressante necessità di contenimento dei costi,

viene posto l’accento sulle direttive da impartire

ai Direttori generali, con particolare riguardo all’integrazione

funzionale fra gli enti, alla gestione

del personale e dei sistemi informativi, all’esecuzione

dei lavori, all’acquisizione di beni e servizi.

L’articolo 4 introduce nella l.r. 13/2003 l’articolo

3 bis, che prevede l’istituzione, nell’ambito

delle strutture organizzative della Giunta regionale,

del dipartimento per la salute e per i servizi

sociali, il quale riassorbe in sé, come detto, le

competenze su entrambe le materie, assicurandone

l’esercizio organico e integrato.

Ai fini dell’applicazione della l.r. 20/2001 in

materia di organizzazione e di personale della

Regione, il dipartimento e il relativo dirigente

sono equiparati rispettivamente al servizio e al

dirigente di servizio competente in materia di

sanità. La Giunta regionale, per la copertura dei

posti vacanti della dotazione organica dirigenziale,

può conferire mediante comando e con le

modalità di cui all’articolo 28 della l.r. 20/2001,

incarichi di direzione di posizioni di funzione o di

progetto istituite nell’ambito del dipartimento a

dirigenti degli enti del SSR; il posto di ruolo rimasto

vacante non può essere ricoperto in alcun

modo.

Il dirigente del dipartimento assicura il coinvolgimento

delle altre strutture regionali e dei

direttori generali degli enti del SSR nella predisposizione

degli atti da sottoporre alla Giunta

regionale e può costituire gruppi di lavoro, composti

anche da personale degli enti del SSR. Allo

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stesso dirigente spetta esercitare i poteri sostitutivi

in caso di inerzia degli enti del SSR, dandone

comunicazione alla Giunta regionale.

L’articolo 5 modifica i commi 6, 7 e 8 dell’articolo

4 della l.r. 13/2003, che trattano della redazione

dell’elenco dei soggetti in possesso dei

requisiti per la nomina a direttore generale, dei

compensi dei direttori delle aziende e della verifica

dei risultati conseguiti dai direttori delle zone

territoriali dell’ASUR.

L’articolo 6 inserisce il Capo II bis nella l.r. 13/

2003, che tratta dettagliatamente dello svolgimento

delle funzioni dell’ASUR a livello centrale

e di area vasta.

Il Capo è formato da tre articoli.

L’articolo 8 bis elenca le funzioni che l’ASUR

esercita a livello centralizzato e che concernono

in via generale l’indirizzo, il coordinamento e il

controllo dell’intera attività aziendale, in corrispondenza

della responsabilità della gestione

complessiva affidata al direttore generale.

Come accennato in premessa, novità di rilievo

tra le competenze del direttore generale, nell’ottica

di una maggiore governabilità del sistema,

è l’attribuzione allo stesso della nomina e

revoca dei direttori di zona, attualmente spettante

alla Giunta regionale.

L’articolo 8 ter prevede la promozione da parte

dell’ASUR delle necessarie intese con

l’INRCA per la riqualificazione dei presidi ospedalieri

di polo.

L’articolo 8 quater definisce l’area vasta

come l’entità di riferimento per l’ottimizzazione

dei servizi, la programmazione integrata e il coordinamento

tra zone territoriali dell’ASUR tra

loro confinanti.

In ciascuna area vasta è istituito il Collegio

composto dai direttori delle zone territoriali comprese

nella stessa area e presieduto dal coordinatore,

nominato dal Direttore generale

dell’ASUR a norma dell’articolo 8 bis, comma 2,

lettera d). Le funzioni esercitate al livello di area

vasta e le competenze assegnate al collegio e al

suo coordinatore sono quelle illustrate in premessa.

L’articolo 7 apporta all’articolo 9 della l.r. 13/

2003, che disciplina le zone territoriali

dell’ASUR, le modifiche conseguenti allo spostamento

di alcune competenze al livello di area

vasta. Prevede poi che gli ambiti territoriali sociali,

ora coincidenti con i distretti sanitari di ampiezza

sub-zonale, abbiano una delimitazione

corrispondente a quella delle zone territoriali,

con possibilità di effettuarne una diversa articolazione

alla sola condizione che il costo complessivo

degli apparati amministrativi non sia incrementato

rispetto a quello sostenuto in caso di

coincidenza tra ambito sociale e zona territoriale

e ferma restando comunque la coincidenza con i

distretti sanitari.

L’articolo 8 modifica l’articolo 10 della l.r. 13/

2003, sulla nomina e le competenze dei direttori

di zona. In conformità alle novità introdotte dall’articolo

8 bis, si prevede che il relativo contratto

di diritto privato a tempo determinato è stipulato

dal Direttore generale dell’ASUR. Ai direttori di

zona è attribuita la responsabilità dell’organizzazione

e della gestione del rapporto di lavoro del

personale assegnato.

L’articolo 9 sostituisce il comma 1 dell’articolo

13 della l.r. 13/2003, eliminando la necessaria

coincidenza territoriale tra il distretto sanitario e

l’ambito sociale.

L’articolo 10 introduce l’attività di programmazione

su area vasta: sostituisce in fatti l’articolo

19 della l.r. 13/2003, prevedendo, al posto

dell’attuale piano delle attività zonali, il piano

triennale di area vasta che definisce, nel rispetto

del piano sanitario regionale, gli obiettivi dell’attività

e l’organizzazione dei servizi sanitari e socio-

sanitari ed è aggiornato annualmente.

L’articolo 12 istituisce, mediante l’inserimento

dell’articolo 20 bis nella l.r. 13/2003, le Conferenze

di area vasta, composte dai Sindaci o

dagli assessori da essi delegati dei Comuni

compresi nell’area medesima. La Conferenza è

presieduta dal Sindaco del Comune in cui ha

sede la zona territoriale diretta dal coordinatore

di area vasta ed esercita funzioni propositive e

consultive, esprimendo tra l’altro il proprio parere

sui piani di area vasta, sulla nomina dei coordinatori

e sull’operato del Collegio di area vasta,

anche ai fini della verifica dei risultati conseguiti

rispetto agli obiettivi assegnati e delle valutazioni

sulla funzionalità dei servizi e sulla loro razionale

distribuzione sul territorio.

L’articolo 11 e l’articolo 13 apportano alcuni

aggiustamenti agli articoli 20 e 21 della l.r. 13/

2003 modificando le competenze sia della Conferenza

permanente regionale socio-sanitaria

sia delle Conferenze dei Sindaci esistenti a livello

di zona sulla base delle nuove norme proposte.

Analogamente, l’articolo 14 modifica l’articolo

23 della l.r. 13/2003, che tratta delle funzioni di

segreteria degli organismi di consultazione.

L’articolo 15 sopprime l’ARS, istituita dall’articolo

4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26

(Riordino del servizio sanitario regionale), dando

le disposizioni necessarie al subentro della Regione

nell’esercizio delle funzioni e nei rapporti

giuridici attivi e passivi.

I riferimenti all’ARS, contenuti nelle norme e

negli atti amministrativi regionali, si intendono

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riferiti al dipartimento per la salute e per i servizi

sociali istituito dalla presente proposta di legge.

L’articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie

per l’attuazione della legge, principalmente

legate alle modifiche necessarie a far confluire in

altre UPB lo stanziamento corrispondente al

funzionamento dell’ARS previsto nel bilancio regionale.

L’articolo 17 stabilisce alcune norme transitorie

per la Giunta regionale e il Direttore generale

dell’ASUR.

L’articolo 18, infine, dispone l’abrogazione

delle disposizioni di legge regionale superate da

quelle contenute nella presente proposta.

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Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale

20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione

del Servizio Sanitario Regionale), le parole “dalle

aziende di cui all’articolo 2" sono sostituite dalle

parole: “dagli enti di cui all’articolo 2" e le parole

“delle aziende stesse” sono sostituite dalle parole:

“degli stessi enti”.

2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 13/2003

è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 13/2003)

1. La rubrica dell’articolo 2 della l.r. 13/2003 è

sostituita dalla seguente: “Enti del servizio sanitario

regionale”.

2. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003

è sostituito dal seguente:

“1. Sono enti del servizio sanitario regionale:

a) l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR),

con sede in Ancona;

b) le Aziende ospedaliere “Ospedali Riuniti

Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” di

Ancona e “Ospedali Riuniti Marche Nord”;

c) l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

per anziani (INRCA) di Ancona.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003

dopo le parole “al suo interno” sono inserite le

parole: “in aree vaste e”.

4. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003

le parole “L’Azienda ospedaliera ‘Ospedale San

Salvatore’ è riorganizzata in base alle norme

della presente legge.” sono sostituite dalle parole:

“L’Azienda ospedaliera ‘Ospedali Riuniti Marche

Nord’ è disciplinata dalla legge regionale 22

settembre 2009, n. 21 (Istituzione dell’Azienda

ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”).

L’INRCA è disciplinato dalla legge regionale 21

dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di

riordino della disciplina dell’Istituto ricovero e

cura a carattere scientifico “INRCA” di

Ancona).”.

Art. 3

(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 13/2003)

1. L’articolo 3 della l.r. 13/2003 è sostituito

dal seguente:

“Art. 3 (Funzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano

socio-sanitario regionale, esercita le funzioni di

indirizzo e controllo in materia di sanità e di

integrazione socio-sanitaria.

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2. La Giunta regionale, in particolare:

a) adotta gli atti di indirizzo interpretativi e applicativi

della normativa;

b) definisce gli obiettivi specifici per gli enti del

servizio sanitario regionale;

c) impartisce direttive per i Direttori generali,

con particolare riguardo:

1) all’applicazione uniforme, da parte delle

aziende, dei contratti collettivi nazionali,

compresi quelli relativi all’area della dirigenza

medico-veterinaria e allo svolgimento

della contrattazione decentrata integrativa

da parte delle delegazioni trattanti

di parte pubblica;

2) al contenimento delle spese e ai limiti relativi

alla stipula di contratti dirigenziali a

tempo determinato e al conferimento di

incarichi di natura occasionale o coordinata

e continuativa a carattere amministrativo

e contabile;

3) all’esecuzione di opere e lavori e

all’acquisizione di servizi e forniture;

4) alla gestione dei sistemi informativi;

5) all’integrazione funzionale degli enti del

servizio sanitario regionale;

d) delimita le aree vaste, su proposta del Direttore

generale dell’ASUR;

e) assegna agli enti del servizio sanitario regionale

le risorse del fondo sanitario e stabilisce

la quota riservata alla Regione per l’esercizio

delle attività di competenza delle strutture regionali;

f) approva gli atti aziendali di cui all’articolo 5 e

le modifiche degli stessi;

g) effettua il controllo della spesa e vigila sull’imparzialità

e il buon andamento dell’attività e

sulla qualità dell’assistenza, anche mediante

l’esercizio dell’attività ispettiva;

h) assicura il funzionamento del sistema informativo

sanitario integrato. A tal fine individua

i sistemi informativi di rilievo regionale e provvede

alla loro attivazione e alla gestione del

data center e delle infrastrutture telematiche;

i) approva il piano di valorizzazione del patrimonio

immobiliare, che individua i termini e le

modalità per le alienazioni e i criteri per la

destinazione del ricavato, ai sensi dell’articolo

35 della legge regionale 28 luglio 2009, n.

18 (Assestamento del bilancio 2009);

l) approva il programma di cui all’articolo 20

della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato. Legge finanziaria

1988), e individua gli interventi a diretta realizzazione

regionale;

m) provvede ad assicurare l’erogazione, da parte

delle farmacie pubbliche e private operanti

in convenzione con il Servizio sanitario, dei

REGIONE MARCHE — 9 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________

nuovi servizi previsti dal decreto legislativo 3

ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi

servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del

Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni

in materia di indennità di residenza per i

titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo

11 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

n) determina i criteri e le modalità per l’autorizzazione,

la vigilanza e l’accreditamento delle

strutture pubbliche e private;

o) nomina e revoca i direttori generali degli enti

del servizio sanitario regionale e designa i

membri del Collegio sindacale di competenza

regionale;

p) designa i componenti di competenza regionale

nelle commissioni esaminatrici di cui al

d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento

recante la disciplina concorsuale per il personale

dirigenziale del Servizio sanitario nazionale);

q) effettua il controllo sugli atti generali degli enti

del servizio sanitario regionale nei casi e nei

modi previsti dalla legge;

r) adotta gli atti necessari ad assicurare l’integrazione

socio-sanitaria.

3. Le direttive di cui al comma 2, lettera c),

punto 1), e la deliberazione di approvazione dell’atto

aziendale di cui al comma 2, lettera f), sono

adottate sentite le organizzazioni sindacali che

hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale

di lavoro del comparto.

4. Il budget generale degli enti del servizio

sanitario regionale, allegato al bilancio economico

preventivo annuale, contiene i budget destinati

ai progetti regionali.

5. La Giunta regionale mette a disposizione

dei soggetti della partecipazione informazioni e

dati conoscitivi sul funzionamento del sistema

sanitario regionale.”.

Art. 4

(Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 13/2003)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 13/2003 è inserito

il seguente:

“Art. 3 bis (Dipartimento per la salute e per i

servizi sociali)

1. E’ istituito nell’ambito delle strutture

organizzative della Giunta regionale il dipartimento

per la salute e per i servizi sociali.

2. Il dipartimento ha competenza in materia di

sanità e di servizi sociali.

3. Il dipartimento assicura l’esercizio organico

e integrato delle funzioni degli enti del servizio

sanitario regionale.

4. Nell’ambito del dipartimento sono istituite

REGIONE MARCHE — 10 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________IX__ L_E__G_I_S_L_A_T_U__R_A_ _—__ D__O_C__U_M__E_N_T__I _—__ P_R__O_P__O_S_T_E__ D__I _L_E_G__G_E_ _E_ _D_I_ A_T_T__O_ _A_M_M__I_N_IS__T_R_A_T__IV_O__ _—_ _R_E__L_A_Z_I_O_N__I ________________

apposite strutture dirigenziali per l’esercizio delle

funzioni concernenti i servizi sociali.

5. Il dipartimento in particolare:

a) provvede alla predisposizione degli atti da

sottoporre alla Giunta regionale in materia di

sanità e servizi sociali;

b) definisce i rapporti tra gli enti del servizio

sanitario regionale e stabilisce le procedure

per la collaborazione tra gli stessi;

c) esercita, in caso di inerzia da parte degli enti

del servizio sanitario regionale e previa diffida,

i necessari poteri sostitutivi e ne dà comunicazione

alla Giunta regionale;

d) verifica il perseguimento degli obiettivi del

piano regionale socio-sanitario da parte degli

ambiti sociali.

6. Le proposte di atto che coinvolgono materie

di competenza di altre strutture organizzative

della Giunta regionale sono predisposte d’intesa

con i dirigenti delle strutture medesime.

7. Il dirigente del dipartimento predispone le

proposte di atto di cui all’articolo 3, comma 2,

lettere a), b), c), e), h), i), l), e n), sentiti i Direttori

generali degli enti del servizio sanitario regionale.

8. Il dirigente del dipartimento può costituire

gruppi di lavoro, composti anche da personale

degli enti del servizio sanitario regionale.

9. La Giunta regionale, per la copertura dei

posti vacanti della dotazione organica dirigenziale,

può conferire mediante comando, con le modalità

di cui all’articolo 28 della legge regionale

15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di

organizzazione e di personale della Regione),

incarichi di direzione di posizioni di funzione o di

progetto istituite nell’ambito del dipartimento a

dirigenti degli enti del servizio sanitario regionale.

Ai dirigenti incaricati spetta il trattamento economico

fondamentale previsto dal relativo contratto

collettivo nazionale di lavoro, nonché il

trattamento economico accessorio previsto dal

contratto collettivo nazionale di lavoro del

comparto Regioni e autonomie locali - area della

dirigenza. Il posto di ruolo vacante negli enti del

servizio sanitario regionale non può essere in

alcun modo ricoperto.

10. Ai fini dell’applicazione della l.r. 20/2001,

il dipartimento e il relativo dirigente sono equiparati

rispettivamente al servizio e al dirigente di

servizio competente in materia di sanità.”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003

le parole “, aggiornato entro il mese di gennaio di

ciascun anno” sono soppresse.

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_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________

2. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003

è sostituito dal seguente:

“7. Il compenso del Direttore generale

dell’ASUR è stabilito dalla Giunta regionale. Il

compenso dei direttori generali delle Aziende

ospedaliere e dei direttori di zona di cui all’articolo

10, articolato per fasce omogenee in relazione

ai posti letto, alla popolazione servita e all’entità

del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta

regionale in misura inferiore al compenso stabilito

dalla Giunta regionale medesima per il Direttore

generale dell’ASUR.”.

3. Il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003

è sostituito dal seguente:

“8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il

Direttore generale dell’ASUR, sentito il parere

della Conferenza permanente di cui all’articolo

20 e della Conferenza dei Sindaci di cui all’articolo

21 territorialmente competente, procede

alla verifica dei risultati conseguiti dai direttori di

zona e, conseguentemente, alla conferma o

meno degli stessi. Il Direttore generale

dell’ASUR, qualora ricorrano le circostanze di

cui all’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, procede

alla risoluzione del contratto con i direttori di

zona.”.

Art. 6

(Inserimento del Capo II bis nella l.r. 13/2003)

1. Dopo il Capo II della l.r. 13/2003 è inserito il

seguente:

“CAPO II bis - Organizzazione centrale e di

area vasta

Art. 8 bis (Funzioni dell’ASUR)

1. L’ASUR, nel rispetto degli obiettivi assegnati

e delle direttive impartite dalla Giunta regionale,

esercita a livello centralizzato le funzioni

di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività

aziendale e di area vasta, nonché le funzioni

concernenti:

a) la contabilità e il bilancio;

b) il controllo di gestione;

c) la tesoreria unica;

d) i sistemi informativi aziendali;

e) il contenzioso e la consulenza legale;

f) la gestione del patrimonio immobiliare relativamente

agli atti di alienazione, permuta e

costituzione di diritti reali;

g) l’esecuzione di opere e lavori e l’acquisizione

di beni e servizi;

h) la gestione dei magazzini e della logistica;

i) l’amministrazione del personale della direzione

centrale, comprese le procedure di reclutamento

e la valutazione dei dirigenti;

REGIONE MARCHE — 12 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________IX__ L_E__G_I_S_L_A_T_U__R_A_ _—__ D__O_C__U_M__E_N_T__I _—__ P_R__O_P__O_S_T_E__ D__I _L_E_G__G_E_ _E_ _D_I_ A_T_T__O_ _A_M_M__I_N_IS__T_R_A_T__IV_O__ _—_ _R_E__L_A_Z_I_O_N__I ________________

l) l’autorizzazione alla stipula dei contratti dirigenziali

a tempo determinato e al

conferimento di incarichi di natura occasionale

o coordinata e continuativa a carattere amministrativo

o contabile.

2. Il Direttore generale dell’ASUR:

a) adotta l’atto aziendale, il piano strategico, il

bilancio preventivo economico annuale e pluriennale,

il bilancio di esercizio, la dotazione

organica, che definisce la consistenza

qualitativa e quantitativa del personale, e la

programmazione del fabbisogno;

b) approva i regolamenti attuativi, i budget di

area vasta e l’articolazione di area vasta della

dotazione organica e la programmazione del

fabbisogno di personale di area vasta, tenuto

conto del confronto effettuato con le delegazioni

di parte sindacale di area vasta;

c) impartisce direttive per l’approvazione dei

piani di area vasta, dei budget di zona e per

l’assegnazione del personale alle zone;

d) nomina e revoca i direttori di zona e, nell’ambito

dei relativi collegi, i coordinatori di area

vasta.

3. Il Direttore generale può delegare alle aree

vaste le funzioni concernenti l’esecuzione di

opere e lavori, l’acquisizione di beni e servizi, la

gestione dei magazzini e della logistica.

4. Su richiesta degli altri enti del servizio sanitario

regionale, l’ASUR può operare come centrale

di committenza per conto degli stessi, ai

sensi delle disposizioni statali vigenti, per

l’acquisizione di forniture o servizi, per l’aggiudicazione

di appalti o la conclusione di accordi

quadro di lavori, forniture o servizi.

Art. 8 ter (Riqualificazione dei presidi ospedalieri

di polo)

1. L’ASUR, secondo quanto indicato dal piano

socio-sanitario regionale, promuove intese

con l’INRCA per la riqualificazione dei presidi

ospedalieri di polo, al fine di assicurare l’integrazione

funzionale in rete delle prestazioni e il coordinamento

operativo relativo alla prevenzione

secondaria delle patologie cronico-degenerative

degli anziani.

Art. 8 quater (Area vasta)

1. L’area vasta costituisce l’entità di riferimento

per l’ottimizzazione dei servizi, per la programmazione

integrata e il coordinamento tra

zone confinanti.

2. In ciascuna area vasta è istituito il Collegio

di area vasta, composto dai direttori delle zone

territoriali comprese nella stessa area vasta.

3. Il Collegio è presieduto dal coordinatore di

area vasta e decide a maggioranza dei componenti.

In caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Le decisioni del Collegio sono vincolanti

REGIONE MARCHE — 13 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________

per i direttori delle zone territoriali.

4. Il Collegio di area vasta:

a) approva, in conformità con le direttive del

Direttore generale dell’ASUR, il piano di area

vasta e i budget di zona e assegna il personale

alle zone, sentite le organizzazioni sindacali

che hanno sottoscritto il contratto collettivo

nazionale di lavoro del comparto;

b) nomina la delegazione di parte pubblica, che

è presieduta dal coordinatore di area vasta;

c) assume iniziative finalizzate allo sviluppo e al

miglioramento dei servizi erogati.

5. Il coordinatore:

a) rappresenta l’ASUR ai fini della contrattazione

decentrata integrativa;

b) è responsabile della stessa contrattazione;

c) gestisce le relazioni sindacali.

6. La contrattazione è effettuata dalla delegazione

trattante di area vasta.

7. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a

livello di area vasta sono definitivi.

8. Sono esercitate a livello di area vasta:

a) le funzioni concernenti l’assistenza sanitaria

individuate nell’atto aziendale;

b) le funzioni concernenti l’amministrazione del

personale, comprese le procedure di reclutamento,

la mobilità tra le zone e la valutazione

della dirigenza, il supporto al controllo di gestione,

il rischio clinico;

c) le funzioni concernenti l’acquisizione di beni e

servizi, l’esecuzione di opere e lavori, nonché

la gestione dei magazzini e della logistica,

delegate dal Direttore generale e le funzioni

concernenti la gestione del patrimonio immobiliare

con riferimento agli atti di disposizione

diversi da quelli concernenti l’alienazione, la

permuta e la costituzione di diritti reali.

9. Il Collegio di area vasta individua le zone

territoriali nelle quali sono esercitate le funzioni

di area vasta.

10. Il coordinatore adotta i provvedimenti necessari

per assicurare il funzionamento delle relative

strutture, compresi quelli relativi alla mobilità

tra le zone nel rispetto del regolamento per la

mobilità in area vasta.

11. Le funzioni di area vasta sono esercitate

in stretto raccordo con l’attività degli altri enti del

servizio sanitario regionale.”.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 13/2003)

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della

l.r. 13/2003 le parole “con compiti di programmazione

e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari

nel rispettivo ambito territoriale, dotate di

REGIONE MARCHE — 14 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________IX__ L_E__G_I_S_L_A_T_U__R_A_ _—__ D__O_C__U_M__E_N_T__I _—__ P_R__O_P__O_S_T_E__ D__I _L_E_G__G_E_ _E_ _D_I_ A_T_T__O_ _A_M_M__I_N_IS__T_R_A_T__IV_O__ _—_ _R_E__L_A_Z_I_O_N__I ________________

autonomia gestionale ed operativa,” sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9

della l.r. 13/2003 le parole “al loro

perseguimento attraverso i Piani di attività zonali

(PAZ), da definire ed attuare in accordo con i

soggetti erogatori dei servizi” sono sostituite dalle

parole: “di area vasta”.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9

della l.r. 13/2003 le parole “, sia a livello

programmatorio che di attuazione,” sono soppresse.

4. Le lettere b) e h) del comma 1 dell’articolo

9 della l.r. 13/2003 sono abrogate.

5. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003

è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale definisce gli ambiti

sociali in modo da assicurarne la coincidenza

con gli ambiti delle zone territoriali.”.

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/

2003 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, per assicurare

una maggiore integrazione socio-sanitaria, può

individuare, sulla base di parametri demografici

e territoriali e ferma restando la coincidenza con

i distretti sanitari, una diversa articolazione degli

ambiti sociali, a condizione che il costo complessivo

degli apparati amministrativi non sia incrementato

rispetto a quello sostenuto in caso di

coincidenza tra ambito sociale e zona territoriale.”.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 13/2003)

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della

l.r. 13/2003 le parole “programmazione e” sono

soppresse.

2. Le lettere a), h) e m) del comma 1 dell’articolo

10 della l.r. 13/2003 sono abrogate.

3. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003

è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore di zona è responsabile dell’organizzazione

e della gestione del rapporto di

lavoro del personale assegnato.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003

è sostituito dal seguente:

“3. Il direttore di zona è nominato dal Direttore

generale dell’ASUR, su parere della Conferenza

dei Sindaci di cui all’articolo 21, tra gli iscritti

nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 6, che non

versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità

di cui all’articolo 3 del d.lgs. 502/1992. Il

relativo contratto di diritto privato a tempo determinato

è stipulato dal Direttore generale

REGIONE MARCHE — 15 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________

dell’ASUR. Ai pubblici dipendenti si applica il

disposto dell’articolo 15-septies, comma 4, del

d.lgs. 502/1992.”.

5. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 13/

2003 le parole “delle funzioni di programmazione

e gestione delle attività zonali e delle azioni definite

in sede di negoziazione con il Direttore generale,

nonché nell’elaborazione e gestione

del piano annuale di zona” sono sostituite dalle

parole: “delle proprie funzioni”.

Art. 9

(Modifica all’articolo 13 della l.r. 13/2003)

1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 13/2003

è sostituito dal seguente:

“1. I distretti costituiscono il livello territoriale

di base in cui si realizza in ogni zona territoriale

la gestione integrata tra servizi sanitari, sociosanitari

e sociali.”.

Art. 10

(Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 13/2003)

1. L’articolo 19 della l.r. 13/2003 è sostituito

dal seguente:

“Art. 19 (Piano triennale di area vasta)

1. La programmazione delle funzioni a livello

di area vasta è effettuata attraverso il relativo

piano triennale.

2. Il piano di area vasta definisce, nel rispetto

del piano socio-sanitario regionale, gli obiettivi

dell’attività e l’organizzazione dei servizi sanitari

e sociosanitari.

3. Il piano di area vasta è approvato dal Collegio

di area vasta, previo parere della Conferenza

di area vasta di cui all’articolo 20 bis ed è aggiornato

annualmente.”.

Art. 11

(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 13/2003)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20

della l.r. 13/2003 le parole “e dei direttori dei

presidi di alta specializzazione” sono soppresse.

2. La lettera c bis) del comma 1 dell’articolo

20 della l.r. 13/2003 è abrogata.

Art. 12

(Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 13/2003)

1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 13/2003 è inserito

il seguente:

REGIONE MARCHE — 16 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________IX__ L_E__G_I_S_L_A_T_U__R_A_ _—__ D__O_C__U_M__E_N_T__I _—__ P_R__O_P__O_S_T_E__ D__I _L_E_G__G_E_ _E_ _D_I_ A_T_T__O_ _A_M_M__I_N_IS__T_R_A_T__IV_O__ _—_ _R_E__L_A_Z_I_O_N__I ________________

“Art. 20 bis (Conferenze di area vasta)

1. Presso ciascuna area vasta è istituita la

Conferenza di area vasta, composta dai Sindaci

o dagli Assessori da essi delegati dei Comuni

compresi nell’area medesima.

2. La Conferenza è presieduta dal Sindaco

del Comune in cui ha sede la zona territoriale

diretta dal coordinatore di area vasta.

3. La Conferenza esercita funzioni

propositive e consultive relative al livello di area

vasta e in particolare esprime parere:

a) sui piani di area vasta;

b) sulla nomina dei coordinatori di area vasta;

c) sull’operato del Collegio di area vasta, anche

ai fini della verifica dei risultati conseguiti rispetto

agli obiettivi assegnati e delle valutazioni

sulla funzionalità dei servizi e sulla loro

razionale distribuzione sul territorio.”.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 13/2003)

1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 21

della l.r. 13/2003 è abrogata.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 21

della l.r. 13/2003 le parole “alla Giunta regionale”

sono soppresse.

Art. 14

(Modifica all’articolo 23 della l.r. 13/2003)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 13/

2003 le parole “agli articoli 20, 21 e 22” sono

sostituite dalle parole: “agli articoli 20, 20 bis, 21

e 22”.

Art. 15

(Soppressione dell’Agenzia regionale sanitaria)

1. L’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui

all’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996,

n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), è

soppressa a decorrere dalla data di costituzione

del dipartimento per la salute e per i servizi sociali.

2. Dalla data di cui al comma 1 la Regione

subentra nell’esercizio delle funzioni e nei rapporti

giuridici attivi e passivi dell’ARS, fatto salvo

quanto previsto dal presente articolo in materia

di rapporti di lavoro.

3. Il direttore generale dell’ARS, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, effettua la ricognizione della consistenza

patrimoniale, del personale in servizio, delle

REGIONE MARCHE — 17 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________

funzioni svolte dal personale medesimo e dei

rapporti giuridici pendenti.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente

legge l’ARS non può effettuare assunzioni di

personale, non può attivare o rinnovare comandi,

stipulare o prorogare contratti di collaborazione

coordinata e continuativa, né conferire o prorogare

incarichi a esperti esterni.

5. Alla data di soppressione, il personale in

comando al quale non sono attribuiti incarichi di

direzione di strutture ai sensi dell’articolo 3 bis

della l.r. 13/2003, inserito dall’articolo 4 della

presente legge, rientra presso l’amministrazione

di provenienza. Dalla stessa data, il restante

personale che non ha esercitato l’opzione di cui

al comma 6 del presente articolo, compreso

quello di cui all’articolo 34, comma 2, della legge

regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento

del bilancio 2008), è trasferito alla Regione. La

dotazione organica della Regione è incrementata

del corrispondente numero di posti.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il personale

dell’ARS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

o interessato dalle procedure di cui all’articolo

34, comma 2, della l.r. 25/2008 può esercitare

l’opzione per il trasferimento presso gli enti

del servizio sanitario regionale, a copertura dei

posti vacanti nelle relative dotazioni organiche.

L’ente nei confronti del quale è esercitata l’opzione,

verificata la sussistenza della vacanza del

posto, provvede al trasferimento entro la data di

cui al comma 1.

7. La Regione e gli enti del servizio sanitario

regionale danno attuazione alle disposizioni di

cui all’articolo 34, comma 2, della l.r. 25/2008

entro l’anno 2012, anche in deroga a quanto

previsto dagli articoli 6 e 35 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), continuando, fino

alla stessa data, ad avvalersi del personale interessato.

8. Le spese per il personale dell’ARS continuano

a far carico sul fondo sanitario regionale e

non concorrono alle limitazioni fissate dall’articolo

1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria

2007), e dall’articolo 76, comma 6, del

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitività, la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione tributaria),

convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133. Tali spese non possono

superare quelle sostenute nell’anno 2009, con

REGIONE MARCHE — 18 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________IX__ L_E__G_I_S_L_A_T_U__R_A_ _—__ D__O_C__U_M__E_N_T__I _—__ P_R__O_P__O_S_T_E__ D__I _L_E_G__G_E_ _E_ _D_I_ A_T_T__O_ _A_M_M__I_N_IS__T_R_A_T__IV_O__ _—_ _R_E__L_A_Z_I_O_N__I ________________

esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

9. I riferimenti all’ARS, contenuti nelle norme

e negli atti amministrativi regionali, si intendono

riferiti al dipartimento per la salute e per i servizi

sociali istituito ai sensi della presente legge.

10. Le disposizioni abrogate dall’articolo 18,

comma 1, lettere a), d) ed e), riferite all’ARS,

continuano ad applicarsi fino alla data di soppressione.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla realizzazione degli interventi previsti

dalla presente legge si provvede, a decorrere

dall’anno 2011, mediante l’utilizzo delle risorse

del fondo sanitario regionale.

2. Ai fini della gestione le somme occorrenti

sono iscritte a carico della nuova UPB 20706

(Stipendi, retribuzioni, indennità, rimborsi personale

ex ARS) dello stato di previsione della spesa.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare

le necessarie variazioni al bilancio di

previsione e al programma operativo annuale.

Art. 17

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale provvede alla costituzione

del dipartimento per la salute e per i servizi

sociali e ne definisce l’organizzazione interna

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, il Direttore generale

dell’ASUR nomina i coordinatori di area vasta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, la Giunta regionale

ridefinisce gli ambiti territoriali sociali sulla base

di quanto disposto dai commi 2 e 2 bis dell’articolo

9 della l.r. 13/2003, come modificato dall’articolo

7 della presente legge.

4. In fase di prima applicazione della presente

legge è fatta salva l’individuazione delle aree

vaste di cui alla deliberazione della Giunta regionale

8 maggio 2006, n. 511.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 3 dell’articolo 2, l’articolo 4 e la

REGIONE MARCHE — 19 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________

lettera g) del comma 2 dell’articolo 28 della

legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino

del servizio sanitario regionale);

b) il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale

15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia

di organizzazione e di personale della Regione);

c ) l’articolo 18 della legge regionale 20 giugno

2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio

Sanitario Regionale);

d) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della

legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme

concernenti le agenzie, gli enti dipendenti

e le aziende operanti in materia di competenza

regionale);

e) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 e il

Capo I della legge regionale 16 dicembre

2005, n. 35 (Riordino o soppressione di Enti e

Agenzie operanti in materia di competenza

regionale);

f) il comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale

24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale 2009 e

pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge

finanziaria 2009).

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