PUBBLICO LA PROPOSTA DI MODIFICA ALLA LEGGE 13 INVITANDO QUANTI HANNO SUGGERIMENTI, CONTROPOSTE O EMENDAMENTI A SEGNALARMELI, PRIMA DI DICEMBRE. GRAZIE Giancarlo
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proposta di legge n. 28
a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 21 luglio 2010
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MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003 N. 13
“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”
E SOPPRESSIONE DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA (ARS)
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pdl 28
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Signori Consiglieri,
la presente proposta di legge nasce dall’esigenza
di potenziare il ruolo regionale di governo
in materia di sanità, per assicurare l’unitarietà di
sistema e gestirne meglio la complessità, anche
in rapporto alla pluralità degli enti del servizio
sanitario; di perfezionare, sulla base dell’esperienza
maturata, l’attuale modello organizzativo,
confermandone l’impianto ed eliminando alcune
criticità; di razionalizzare ulteriormente l’utilizzo
delle risorse, tanto più in relazione all’ingente
riduzione dei trasferimenti alle Regioni previsti
dalla manovra finanziaria statale e, soprattutto,
di migliorare il livello qualitativo e quantitativo dei
servizi offerti alla comunità.
In tale prospettiva la proposta di legge rafforza,
in primo luogo, le funzioni della Giunta regionale
di indirizzo e controllo in materia di sanità
che devono naturalmente essere esercitate nel
rispetto del Piano approvato dall’Assemblea.
Alla Giunta regionale è affidata, in particolare,
l’adozione degli atti di indirizzo interpretativi e
applicativi della normativa e delle direttive per gli
enti del servizio sanitario regionale, l’assegnazione
agli stessi delle risorse del fondo sanitario,
con la determinazione della quota riservata alla
Regione per le attività di competenza, l’approvazione
degli atti aziendali, il controllo della spesa e
la vigilanza sulla imparzialità e sul buon andamento
dell’attività e sulla qualità dell’assistenza.
L’adozione delle direttive è specificamente
stabilita in alcuni ambiti, rispetto ai quali è indispensabile
una maggiore omogeneità a livello
regionale. E’ il caso dell’applicazione dei contratti
collettivi nazionali e dello svolgimento della
contrattazione decentrata integrativa, del contenimento
delle spese e del conferimento di incarichi
a carattere amministrativo e contabile, dell’esecuzione
di opere e lavori e dell’acquisizione
di servizi e forniture, della gestione dei sistemi
informativi, nonché dell’integrazione funzionale
degli enti del servizio sanitario regionale.
Poiché il sistema informativo sanitario integrato
riveste carattere altamente strategico, è
demandato alla Giunta il compito di individuare i
sistemi informativi di rilievo regionale e di provvedere
alla loro attivazione, alla gestione del
data center e delle infrastrutture telematiche.
Sempre alla Giunta regionale è affidata sia
l’approvazione del piano di valorizzazione del
patrimonio immobiliare, che individua termini e
le modalità per le alienazioni ed i criteri per la
destinazione del ricavato, sia l’approvazione del
programma degli investimenti sanitari, con l’indicazione
degli interventi a diretta realizzazione
regionale.
Al rafforzamento delle funzioni della Giunta,
si affianca l’istituzione di una struttura di natura
dipartimentale, alla quale sono demandati, per
consentire la massima integrazione tra i due
settori anche a livello organizzativo, sia i compiti
in materia di sanità, che di servizi sociali. Il rischio
di attenuare l’autonoma rilevanza dei servizi
sociali è evitato attraverso la previsione di
specifiche strutture dirigenziali con competenze
riguardanti gli stessi servizi sociali.
Al dipartimento per la salute e per i servizi
sociali spetta la predisposizione degli atti da sottoporre
alla Giunta regionale; la definizione dei
rapporti tra gli enti del servizio sanitario regionale
e delle procedure per la collaborazione tra i medesimi;
l’esercizio, in caso di inerzia e previa
diffida, dei poteri sostitutivi; la verifica del
perseguimento, da parte degli ambiti sociali, degli
obiettivi del piano regionale.
Per assicurare il coinvolgimento degli enti del
servizio sanitario regionale rispetto agli atti di
maggiore rilevanza, è stabilito che tali atti sono
predisposti sentiti i relativi direttori generali.
Al fine di garantire, poi, un costante confronto
e un apporto delle professionalità che operano
nel settore, è prevista la possibilità, per il dirigente
del dipartimento, di costituire gruppi di lavoro
composti anche da personale degli enti del servizio
sanitario regionale.
In relazione all’opportunità di ricondurre direttamente
in capo alla Giunta regionale e alla relativa
struttura le funzioni in materia di sanità e
servizi sociali e di razionalizzare il sistema, la
proposta di legge dispone, poi, la soppressione
dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS), con subentro
contestuale della Regione nell’esercizio
delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi.
Al personale dell’ARS a tempo indeterminato
o interessato alle procedure di stabilizzazione
che non intenda confluire in Regione è offerta la
possibilità di optare per il trasferimento agli enti
del servizio sanitario regionale. Riguardo al personale
in comando, invece, è disposto il rientro
presso l’amministrazione di provenienza, se allo
stesso personale non sono attribuiti incarichi di
direzione delle strutture del dipartimento.
Al fine di evitare che le spese connesse ai
trasferimenti in Regione gravino sui costi del
personale regionale, un’apposita disposizione
stabilisce espressamente che le medesime continuano
a fare carico sul Fondo sanitario regionale
e non concorrono, pertanto, alle limitazioni
fissate dalla normativa in materia di spesa del
personale.
La proposta di legge interviene, in secondo
luogo, rispetto all’assetto dell’Azienda sanitaria
unica regionale (ASUR), delle aree vaste e alle
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zone territoriali, chiarendo i corrispondenti livelli
di responsabilità.
All’ASUR, che resta l’esclusiva titolare della
personalità giuridica, sono attribuite le funzioni di
indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività
aziendale e di area vasta, nonché le funzioni
concernenti la contabilità e il bilancio, il controllo
di gestione, la tesoreria unica, i sistemi informativi
aziendali, il contenzioso e la consulenza legale,
la gestione del patrimonio immobiliare relativamente
agli atti di alienazione, permuta e costituzione
di diritti reali, l’esecuzione di opere e
lavori e l’acquisizione di beni e servizi, la gestione
dei magazzini e della logistica, l’amministrazione
del personale della direzione centrale, l’autorizzazione
alla stipula dei contratti dirigenziali a
tempo determinato ed al conferimento di incarichi
di natura occasionale o coordinata e continuativa
a carattere amministrativo o contabile.
Per introdurre margini di flessibilità organizzativa,
è disposto che le funzioni concernenti
l’esecuzione di opere e lavori, l’acquisizione di
beni e servizi, la gestione dei magazzini e della
logistica possono essere delegate alle aree vaste.
Poiché la responsabilità della gestione complessiva
dell’ASUR è affidata al relativo direttore
generale, il quale risponde personalmente del
raggiungimento degli obiettivi, e considerato che
la scelta dei direttori delle zone territoriali deve
essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente
tecnici, la proposta di legge attribuisce
allo stesso direttore generale il potere di nominare
e di revocare i direttori di zona. Per le stesse
ragioni al direttore generale è attribuito anche il
potere di nominare e di revocare i coordinatori di
area vasta.
Al Direttore generale dell’ASUR spetta, altresì,
l’adozione dell’atto aziendale, del piano strategico,
del bilancio preventivo economico annuale
e pluriennale, del bilancio di esercizio, della
dotazione organica e della programmazione
del fabbisogno. Spetta, inoltre, l’approvazione
dei budget di area vasta e dell’articolazione di
area vasta della dotazione organica e della programmazione
del fabbisogno di personale, nonché
delle direttive per l’approvazione, da parte
del collegio di area vasta, dei piani di area vasta
e dei budget di zona e per l’assegnazione del
personale alle zone.
In una logica di ottimizzazione delle risorse
del servizio sanitario regionale, la proposta di
legge prevede la possibilità per l’ASUR di operare
come centrale di committenza per conto delle
aziende ospedaliere e dell’INRCA, con riferimento
all’acquisizione di forniture o servizi, all’aggiudicazione
di appalti o alla conclusione di
accordi quadro di lavori, forniture o servizi.
In relazione all’esigenza di implementare una
specifica rete di servizi per i soggetti fragili, con
particolare riguardo alla prevenzione secondaria
delle patologie cronico - degenerative degli anziani,
la proposta di legge dà la possibilità
all’ASUR di promuovere intese con l’INRCA, per
la riqualificazione a tale fine dei presidi ospedalieri
di polo.
Alla più precisa indicazione delle funzioni
dell’ASUR si affianca il rafforzamento delle attività
di coordinamento di area vasta, in continuità
con il percorso avviato.
Proprio l’area vasta è qualificata come entità
di riferimento per l’ottimizzazione dei servizi ed il
superamento delle frammentazioni gestionali,
per la programmazione integrata e per il coordinamento
tra zone confinanti.
All’area vasta sono attribuite le funzioni concernenti
l’assistenza sanitaria individuate nell’atto
aziendale, l’amministrazione del personale,
comprese le procedure di reclutamento, la mobilità
tra le zone e la valutazione della dirigenza, il
supporto al controllo di gestione, il rischio clinico,
nonché le funzioni delegate dal direttore generale.
All’area vasta sono ricondotte, inoltre, la contrattazione
decentrata integrativa e le relazioni
sindacali. Per superare qualunque incertezza al
riguardo, la proposta di legge stabilisce espressamente
che i contratti decentrati integrativi
sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.
In ciascuna area vasta è istituito un apposito
Collegio, composto dai direttori delle zone territoriali
comprese nella stessa area vasta e presieduto
dal coordinatore, che è scelto dal direttore
generale dell’ASUR nell’ambito del medesimo
collegio.
Al Collegio di area vasta è affidato il compito
di approvare, in conformità con le direttive del
direttore generale dell’ASUR, il piano triennale di
area vasta e i budget di zona, di assegnare il
personale alle zone, di nominare la delegazione
di parte pubblica, che è presieduta dal coordinatore
di area vasta, nonché di assumere iniziative
finalizzate allo sviluppo e al miglioramento dei
servizi erogati.
Al Collegio di area vasta spetta, inoltre, il
compito di individuare le zone territoriali nelle
quali sono esercitate le funzioni di area vasta.
Le stesse zone territoriali restano, infatti, il
riferimento operativo, sia per le funzioni sanitarie
che per quelle tecnico-amministrative, secondo
le indicazioni del Collegio di area vasta.
Per assicurare l’operatività delle scelte effettuate
a livello di area vasta, è disposto che le
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decisioni del Collegio sono vincolanti per i direttori
delle zone territoriali.
Il coordinatore di area vasta rappresenta
l’ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa,
è responsabile della stessa contrattazione
e gestisce le relazioni sindacali. Adotta,
altresì, i provvedimenti necessari per assicurare
il funzionamento delle relative strutture, compresi
quelli concernenti la mobilità tra le zone.
Sempre nella prospettiva dell’integrazione in
rete delle prestazioni e del coordinamento operativo
in ambito clinico e tecnico-amministrativo,
è previsto che le funzioni di area vasta sono
esercitate in stretto raccordo con l’attività delle
aziende ospedaliere e dell’INRCA.
L’obiettivo della responsabilizzazione e della
condivisione, da parte degli enti locali, delle scelte
effettuate dall’area vasta, è perseguito attraverso
l’istituzione di una Conferenza, composta
dai Sindaci o dagli assessori delegati dei Comuni
compresi nell’area medesima e presieduta dal
Sindaco del Comune in cui ha sede la zona
territoriale diretta dal coordinatore di area vasta.
Alla conferenza sono demandati i compiti
propositivi e consultivi.
Riguardo agli ambiti sociali, la proposta di
legge, anche in rapporto alla necessità di una
razionalizzazione, demanda alla Giunta regionale
il compito di provvedere alla loro ridefinizione,
al fine di assicurarne la coincidenza con gli ambiti
delle zone territoriali.
Per non disperdere il patrimonio di esperienze
che si è consolidato nei territori e salvaguardare
alcune specificità, la proposta di legge attribuisce,
poi, alla Giunta regionale la facoltà di
individuare, sulla base di parametri demografici
e territoriali, una diversa articolazione degli ambiti
sociali, ferma restando la coincidenza con i
distretti sanitari, e a condizione che il costo complessivo
degli apparati amministrativi non sia incrementato
rispetto a quello sostenuto in caso di
coincidenza tra ambito sociale e zona territoriale.
La proposta di legge attribuisce, altresì, alla
Giunta regionale il compito di assicurare l’erogazione
di nuovi servizi da parte delle farmacie
pubbliche e private convenzionate con il servizio
sanitario. Ciò consente di rafforzare le stesse
farmacie quali presìdi socio-sanitari sul territorio
e di dare una risposta più omogenea e capillare
alle richieste della comunità.
La proposta è articolata nel dettaglio come
segue.
L’articolo 1 sostituisce il riferimento alle
aziende del servizio sanitario regionale (SSR),
contenuto nell’articolo 1 della l.r. 13/2003, estendendolo
più propriamente a tutti gli enti che costituiscono
il servizio medesimo e quindi anche
l’INRCA: ciò per ribadire il principio della necessaria
integrazione fra i vari presidi esistenti sul
territorio, a tutela della salute della popolazione.
L’articolo 2, allo stesso fine oltre che per
attualizzare il dettato normativo, aggiunge all’elenco
degli enti del SSR, contenuto nel
comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003, sia
l’INRCA sia l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti
Marche Nord”, quest’ultima istituita dalla l.r.
21/2009. Inoltre, modificando il comma 3 dell’articolo
2 della l.r. 13/2003, dà rilievo legislativo
all’organizzazione in area vasta delle funzioni
dell’ASUR, già introdotta in via sperimentale col
piano sanitario 2007-2009.
L’articolo 3, sostituendo interamente l’articolo
3 della l.r. 13/2003, riepiloga e meglio ridefinisce
le funzioni di indirizzo e controllo che la Giunta
regionale, nel rispetto del piano socio-sanitario
approvato dall’Assemblea legislativa, esercita
sul sistema sanitario, con l’intento soprattutto di
incrementare l’efficienza dei servizi resi
razionalizzando le risorse. Al fine di non penalizzare
gli utenti, pur nella consapevolezza della
pressante necessità di contenimento dei costi,
viene posto l’accento sulle direttive da impartire
ai Direttori generali, con particolare riguardo all’integrazione
funzionale fra gli enti, alla gestione
del personale e dei sistemi informativi, all’esecuzione
dei lavori, all’acquisizione di beni e servizi.
L’articolo 4 introduce nella l.r. 13/2003 l’articolo
3 bis, che prevede l’istituzione, nell’ambito
delle strutture organizzative della Giunta regionale,
del dipartimento per la salute e per i servizi
sociali, il quale riassorbe in sé, come detto, le
competenze su entrambe le materie, assicurandone
l’esercizio organico e integrato.
Ai fini dell’applicazione della l.r. 20/2001 in
materia di organizzazione e di personale della
Regione, il dipartimento e il relativo dirigente
sono equiparati rispettivamente al servizio e al
dirigente di servizio competente in materia di
sanità. La Giunta regionale, per la copertura dei
posti vacanti della dotazione organica dirigenziale,
può conferire mediante comando e con le
modalità di cui all’articolo 28 della l.r. 20/2001,
incarichi di direzione di posizioni di funzione o di
progetto istituite nell’ambito del dipartimento a
dirigenti degli enti del SSR; il posto di ruolo rimasto
vacante non può essere ricoperto in alcun
modo.
Il dirigente del dipartimento assicura il coinvolgimento
delle altre strutture regionali e dei
direttori generali degli enti del SSR nella predisposizione
degli atti da sottoporre alla Giunta
regionale e può costituire gruppi di lavoro, composti
anche da personale degli enti del SSR. Allo
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stesso dirigente spetta esercitare i poteri sostitutivi
in caso di inerzia degli enti del SSR, dandone
comunicazione alla Giunta regionale.
L’articolo 5 modifica i commi 6, 7 e 8 dell’articolo
4 della l.r. 13/2003, che trattano della redazione
dell’elenco dei soggetti in possesso dei
requisiti per la nomina a direttore generale, dei
compensi dei direttori delle aziende e della verifica
dei risultati conseguiti dai direttori delle zone
territoriali dell’ASUR.
L’articolo 6 inserisce il Capo II bis nella l.r. 13/
2003, che tratta dettagliatamente dello svolgimento
delle funzioni dell’ASUR a livello centrale
e di area vasta.
Il Capo è formato da tre articoli.
L’articolo 8 bis elenca le funzioni che l’ASUR
esercita a livello centralizzato e che concernono
in via generale l’indirizzo, il coordinamento e il
controllo dell’intera attività aziendale, in corrispondenza
della responsabilità della gestione
complessiva affidata al direttore generale.
Come accennato in premessa, novità di rilievo
tra le competenze del direttore generale, nell’ottica
di una maggiore governabilità del sistema,
è l’attribuzione allo stesso della nomina e
revoca dei direttori di zona, attualmente spettante
alla Giunta regionale.
L’articolo 8 ter prevede la promozione da parte
dell’ASUR delle necessarie intese con
l’INRCA per la riqualificazione dei presidi ospedalieri
di polo.
L’articolo 8 quater definisce l’area vasta
come l’entità di riferimento per l’ottimizzazione
dei servizi, la programmazione integrata e il coordinamento
tra zone territoriali dell’ASUR tra
loro confinanti.
In ciascuna area vasta è istituito il Collegio
composto dai direttori delle zone territoriali comprese
nella stessa area e presieduto dal coordinatore,
nominato dal Direttore generale
dell’ASUR a norma dell’articolo 8 bis, comma 2,
lettera d). Le funzioni esercitate al livello di area
vasta e le competenze assegnate al collegio e al
suo coordinatore sono quelle illustrate in premessa.
L’articolo 7 apporta all’articolo 9 della l.r. 13/
2003, che disciplina le zone territoriali
dell’ASUR, le modifiche conseguenti allo spostamento
di alcune competenze al livello di area
vasta. Prevede poi che gli ambiti territoriali sociali,
ora coincidenti con i distretti sanitari di ampiezza
sub-zonale, abbiano una delimitazione
corrispondente a quella delle zone territoriali,
con possibilità di effettuarne una diversa articolazione
alla sola condizione che il costo complessivo
degli apparati amministrativi non sia incrementato
rispetto a quello sostenuto in caso di
coincidenza tra ambito sociale e zona territoriale
e ferma restando comunque la coincidenza con i
distretti sanitari.
L’articolo 8 modifica l’articolo 10 della l.r. 13/
2003, sulla nomina e le competenze dei direttori
di zona. In conformità alle novità introdotte dall’articolo
8 bis, si prevede che il relativo contratto
di diritto privato a tempo determinato è stipulato
dal Direttore generale dell’ASUR. Ai direttori di
zona è attribuita la responsabilità dell’organizzazione
e della gestione del rapporto di lavoro del
personale assegnato.
L’articolo 9 sostituisce il comma 1 dell’articolo
13 della l.r. 13/2003, eliminando la necessaria
coincidenza territoriale tra il distretto sanitario e
l’ambito sociale.
L’articolo 10 introduce l’attività di programmazione
su area vasta: sostituisce in fatti l’articolo
19 della l.r. 13/2003, prevedendo, al posto
dell’attuale piano delle attività zonali, il piano
triennale di area vasta che definisce, nel rispetto
del piano sanitario regionale, gli obiettivi dell’attività
e l’organizzazione dei servizi sanitari e socio-
sanitari ed è aggiornato annualmente.
L’articolo 12 istituisce, mediante l’inserimento
dell’articolo 20 bis nella l.r. 13/2003, le Conferenze
di area vasta, composte dai Sindaci o
dagli assessori da essi delegati dei Comuni
compresi nell’area medesima. La Conferenza è
presieduta dal Sindaco del Comune in cui ha
sede la zona territoriale diretta dal coordinatore
di area vasta ed esercita funzioni propositive e
consultive, esprimendo tra l’altro il proprio parere
sui piani di area vasta, sulla nomina dei coordinatori
e sull’operato del Collegio di area vasta,
anche ai fini della verifica dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati e delle valutazioni
sulla funzionalità dei servizi e sulla loro razionale
distribuzione sul territorio.
L’articolo 11 e l’articolo 13 apportano alcuni
aggiustamenti agli articoli 20 e 21 della l.r. 13/
2003 modificando le competenze sia della Conferenza
permanente regionale socio-sanitaria
sia delle Conferenze dei Sindaci esistenti a livello
di zona sulla base delle nuove norme proposte.
Analogamente, l’articolo 14 modifica l’articolo
23 della l.r. 13/2003, che tratta delle funzioni di
segreteria degli organismi di consultazione.
L’articolo 15 sopprime l’ARS, istituita dall’articolo
4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26
(Riordino del servizio sanitario regionale), dando
le disposizioni necessarie al subentro della Regione
nell’esercizio delle funzioni e nei rapporti
giuridici attivi e passivi.
I riferimenti all’ARS, contenuti nelle norme e
negli atti amministrativi regionali, si intendono
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riferiti al dipartimento per la salute e per i servizi
sociali istituito dalla presente proposta di legge.
L’articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie
per l’attuazione della legge, principalmente
legate alle modifiche necessarie a far confluire in
altre UPB lo stanziamento corrispondente al
funzionamento dell’ARS previsto nel bilancio regionale.
L’articolo 17 stabilisce alcune norme transitorie
per la Giunta regionale e il Direttore generale
dell’ASUR.
L’articolo 18, infine, dispone l’abrogazione
delle disposizioni di legge regionale superate da
quelle contenute nella presente proposta.
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Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/2003)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale
20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione
del Servizio Sanitario Regionale), le parole “dalle
aziende di cui all’articolo 2" sono sostituite dalle
parole: “dagli enti di cui all’articolo 2" e le parole
“delle aziende stesse” sono sostituite dalle parole:
“degli stessi enti”.
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 13/2003
è abrogato.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 13/2003)
1. La rubrica dell’articolo 2 della l.r. 13/2003 è
sostituita dalla seguente: “Enti del servizio sanitario
regionale”.
2. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003
è sostituito dal seguente:
“1. Sono enti del servizio sanitario regionale:
a) l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR),
con sede in Ancona;
b) le Aziende ospedaliere “Ospedali Riuniti
Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” di
Ancona e “Ospedali Riuniti Marche Nord”;
c) l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
per anziani (INRCA) di Ancona.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003
dopo le parole “al suo interno” sono inserite le
parole: “in aree vaste e”.
4. Al comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 13/2003
le parole “L’Azienda ospedaliera ‘Ospedale San
Salvatore’ è riorganizzata in base alle norme
della presente legge.” sono sostituite dalle parole:
“L’Azienda ospedaliera ‘Ospedali Riuniti Marche
Nord’ è disciplinata dalla legge regionale 22
settembre 2009, n. 21 (Istituzione dell’Azienda
ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”).
L’INRCA è disciplinato dalla legge regionale 21
dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di
riordino della disciplina dell’Istituto ricovero e
cura a carattere scientifico “INRCA” di
Ancona).”.
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 13/2003)
1. L’articolo 3 della l.r. 13/2003 è sostituito
dal seguente:
“Art. 3 (Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, nel rispetto del piano
socio-sanitario regionale, esercita le funzioni di
indirizzo e controllo in materia di sanità e di
integrazione socio-sanitaria.
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2. La Giunta regionale, in particolare:
a) adotta gli atti di indirizzo interpretativi e applicativi
della normativa;
b) definisce gli obiettivi specifici per gli enti del
servizio sanitario regionale;
c) impartisce direttive per i Direttori generali,
con particolare riguardo:
1) all’applicazione uniforme, da parte delle
aziende, dei contratti collettivi nazionali,
compresi quelli relativi all’area della dirigenza
medico-veterinaria e allo svolgimento
della contrattazione decentrata integrativa
da parte delle delegazioni trattanti
di parte pubblica;
2) al contenimento delle spese e ai limiti relativi
alla stipula di contratti dirigenziali a
tempo determinato e al conferimento di
incarichi di natura occasionale o coordinata
e continuativa a carattere amministrativo
e contabile;
3) all’esecuzione di opere e lavori e
all’acquisizione di servizi e forniture;
4) alla gestione dei sistemi informativi;
5) all’integrazione funzionale degli enti del
servizio sanitario regionale;
d) delimita le aree vaste, su proposta del Direttore
generale dell’ASUR;
e) assegna agli enti del servizio sanitario regionale
le risorse del fondo sanitario e stabilisce
la quota riservata alla Regione per l’esercizio
delle attività di competenza delle strutture regionali;
f) approva gli atti aziendali di cui all’articolo 5 e
le modifiche degli stessi;
g) effettua il controllo della spesa e vigila sull’imparzialità
e il buon andamento dell’attività e
sulla qualità dell’assistenza, anche mediante
l’esercizio dell’attività ispettiva;
h) assicura il funzionamento del sistema informativo
sanitario integrato. A tal fine individua
i sistemi informativi di rilievo regionale e provvede
alla loro attivazione e alla gestione del
data center e delle infrastrutture telematiche;
i) approva il piano di valorizzazione del patrimonio
immobiliare, che individua i termini e le
modalità per le alienazioni e i criteri per la
destinazione del ricavato, ai sensi dell’articolo
35 della legge regionale 28 luglio 2009, n.
18 (Assestamento del bilancio 2009);
l) approva il programma di cui all’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
1988), e individua gli interventi a diretta realizzazione
regionale;
m) provvede ad assicurare l’erogazione, da parte
delle farmacie pubbliche e private operanti
in convenzione con il Servizio sanitario, dei
REGIONE MARCHE — 9 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________
nuovi servizi previsti dal decreto legislativo 3
ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi
servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni
in materia di indennità di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo
11 della legge 18 giugno 2009, n. 69);
n) determina i criteri e le modalità per l’autorizzazione,
la vigilanza e l’accreditamento delle
strutture pubbliche e private;
o) nomina e revoca i direttori generali degli enti
del servizio sanitario regionale e designa i
membri del Collegio sindacale di competenza
regionale;
p) designa i componenti di competenza regionale
nelle commissioni esaminatrici di cui al
d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale);
q) effettua il controllo sugli atti generali degli enti
del servizio sanitario regionale nei casi e nei
modi previsti dalla legge;
r) adotta gli atti necessari ad assicurare l’integrazione
socio-sanitaria.
3. Le direttive di cui al comma 2, lettera c),
punto 1), e la deliberazione di approvazione dell’atto
aziendale di cui al comma 2, lettera f), sono
adottate sentite le organizzazioni sindacali che
hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto.
4. Il budget generale degli enti del servizio
sanitario regionale, allegato al bilancio economico
preventivo annuale, contiene i budget destinati
ai progetti regionali.
5. La Giunta regionale mette a disposizione
dei soggetti della partecipazione informazioni e
dati conoscitivi sul funzionamento del sistema
sanitario regionale.”.
Art. 4
(Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 13/2003)
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 13/2003 è inserito
il seguente:
“Art. 3 bis (Dipartimento per la salute e per i
servizi sociali)
1. E’ istituito nell’ambito delle strutture
organizzative della Giunta regionale il dipartimento
per la salute e per i servizi sociali.
2. Il dipartimento ha competenza in materia di
sanità e di servizi sociali.
3. Il dipartimento assicura l’esercizio organico
e integrato delle funzioni degli enti del servizio
sanitario regionale.
4. Nell’ambito del dipartimento sono istituite
REGIONE MARCHE — 10 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________IX__ L_E__G_I_S_L_A_T_U__R_A_ _—__ D__O_C__U_M__E_N_T__I _—__ P_R__O_P__O_S_T_E__ D__I _L_E_G__G_E_ _E_ _D_I_ A_T_T__O_ _A_M_M__I_N_IS__T_R_A_T__IV_O__ _—_ _R_E__L_A_Z_I_O_N__I ________________
apposite strutture dirigenziali per l’esercizio delle
funzioni concernenti i servizi sociali.
5. Il dipartimento in particolare:
a) provvede alla predisposizione degli atti da
sottoporre alla Giunta regionale in materia di
sanità e servizi sociali;
b) definisce i rapporti tra gli enti del servizio
sanitario regionale e stabilisce le procedure
per la collaborazione tra gli stessi;
c) esercita, in caso di inerzia da parte degli enti
del servizio sanitario regionale e previa diffida,
i necessari poteri sostitutivi e ne dà comunicazione
alla Giunta regionale;
d) verifica il perseguimento degli obiettivi del
piano regionale socio-sanitario da parte degli
ambiti sociali.
6. Le proposte di atto che coinvolgono materie
di competenza di altre strutture organizzative
della Giunta regionale sono predisposte d’intesa
con i dirigenti delle strutture medesime.
7. Il dirigente del dipartimento predispone le
proposte di atto di cui all’articolo 3, comma 2,
lettere a), b), c), e), h), i), l), e n), sentiti i Direttori
generali degli enti del servizio sanitario regionale.
8. Il dirigente del dipartimento può costituire
gruppi di lavoro, composti anche da personale
degli enti del servizio sanitario regionale.
9. La Giunta regionale, per la copertura dei
posti vacanti della dotazione organica dirigenziale,
può conferire mediante comando, con le modalità
di cui all’articolo 28 della legge regionale
15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione),
incarichi di direzione di posizioni di funzione o di
progetto istituite nell’ambito del dipartimento a
dirigenti degli enti del servizio sanitario regionale.
Ai dirigenti incaricati spetta il trattamento economico
fondamentale previsto dal relativo contratto
collettivo nazionale di lavoro, nonché il
trattamento economico accessorio previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Regioni e autonomie locali - area della
dirigenza. Il posto di ruolo vacante negli enti del
servizio sanitario regionale non può essere in
alcun modo ricoperto.
10. Ai fini dell’applicazione della l.r. 20/2001,
il dipartimento e il relativo dirigente sono equiparati
rispettivamente al servizio e al dirigente di
servizio competente in materia di sanità.”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2003)
1. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003
le parole “, aggiornato entro il mese di gennaio di
ciascun anno” sono soppresse.
REGIONE MARCHE — 11 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________
2. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003
è sostituito dal seguente:
“7. Il compenso del Direttore generale
dell’ASUR è stabilito dalla Giunta regionale. Il
compenso dei direttori generali delle Aziende
ospedaliere e dei direttori di zona di cui all’articolo
10, articolato per fasce omogenee in relazione
ai posti letto, alla popolazione servita e all’entità
del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta
regionale in misura inferiore al compenso stabilito
dalla Giunta regionale medesima per il Direttore
generale dell’ASUR.”.
3. Il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003
è sostituito dal seguente:
“8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il
Direttore generale dell’ASUR, sentito il parere
della Conferenza permanente di cui all’articolo
20 e della Conferenza dei Sindaci di cui all’articolo
21 territorialmente competente, procede
alla verifica dei risultati conseguiti dai direttori di
zona e, conseguentemente, alla conferma o
meno degli stessi. Il Direttore generale
dell’ASUR, qualora ricorrano le circostanze di
cui all’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, procede
alla risoluzione del contratto con i direttori di
zona.”.
Art. 6
(Inserimento del Capo II bis nella l.r. 13/2003)
1. Dopo il Capo II della l.r. 13/2003 è inserito il
seguente:
“CAPO II bis - Organizzazione centrale e di
area vasta
Art. 8 bis (Funzioni dell’ASUR)
1. L’ASUR, nel rispetto degli obiettivi assegnati
e delle direttive impartite dalla Giunta regionale,
esercita a livello centralizzato le funzioni
di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività
aziendale e di area vasta, nonché le funzioni
concernenti:
a) la contabilità e il bilancio;
b) il controllo di gestione;
c) la tesoreria unica;
d) i sistemi informativi aziendali;
e) il contenzioso e la consulenza legale;
f) la gestione del patrimonio immobiliare relativamente
agli atti di alienazione, permuta e
costituzione di diritti reali;
g) l’esecuzione di opere e lavori e l’acquisizione
di beni e servizi;
h) la gestione dei magazzini e della logistica;
i) l’amministrazione del personale della direzione
centrale, comprese le procedure di reclutamento
e la valutazione dei dirigenti;
REGIONE MARCHE — 12 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________IX__ L_E__G_I_S_L_A_T_U__R_A_ _—__ D__O_C__U_M__E_N_T__I _—__ P_R__O_P__O_S_T_E__ D__I _L_E_G__G_E_ _E_ _D_I_ A_T_T__O_ _A_M_M__I_N_IS__T_R_A_T__IV_O__ _—_ _R_E__L_A_Z_I_O_N__I ________________
l) l’autorizzazione alla stipula dei contratti dirigenziali
a tempo determinato e al
conferimento di incarichi di natura occasionale
o coordinata e continuativa a carattere amministrativo
o contabile.
2. Il Direttore generale dell’ASUR:
a) adotta l’atto aziendale, il piano strategico, il
bilancio preventivo economico annuale e pluriennale,
il bilancio di esercizio, la dotazione
organica, che definisce la consistenza
qualitativa e quantitativa del personale, e la
programmazione del fabbisogno;
b) approva i regolamenti attuativi, i budget di
area vasta e l’articolazione di area vasta della
dotazione organica e la programmazione del
fabbisogno di personale di area vasta, tenuto
conto del confronto effettuato con le delegazioni
di parte sindacale di area vasta;
c) impartisce direttive per l’approvazione dei
piani di area vasta, dei budget di zona e per
l’assegnazione del personale alle zone;
d) nomina e revoca i direttori di zona e, nell’ambito
dei relativi collegi, i coordinatori di area
vasta.
3. Il Direttore generale può delegare alle aree
vaste le funzioni concernenti l’esecuzione di
opere e lavori, l’acquisizione di beni e servizi, la
gestione dei magazzini e della logistica.
4. Su richiesta degli altri enti del servizio sanitario
regionale, l’ASUR può operare come centrale
di committenza per conto degli stessi, ai
sensi delle disposizioni statali vigenti, per
l’acquisizione di forniture o servizi, per l’aggiudicazione
di appalti o la conclusione di accordi
quadro di lavori, forniture o servizi.
Art. 8 ter (Riqualificazione dei presidi ospedalieri
di polo)
1. L’ASUR, secondo quanto indicato dal piano
socio-sanitario regionale, promuove intese
con l’INRCA per la riqualificazione dei presidi
ospedalieri di polo, al fine di assicurare l’integrazione
funzionale in rete delle prestazioni e il coordinamento
operativo relativo alla prevenzione
secondaria delle patologie cronico-degenerative
degli anziani.
Art. 8 quater (Area vasta)
1. L’area vasta costituisce l’entità di riferimento
per l’ottimizzazione dei servizi, per la programmazione
integrata e il coordinamento tra
zone confinanti.
2. In ciascuna area vasta è istituito il Collegio
di area vasta, composto dai direttori delle zone
territoriali comprese nella stessa area vasta.
3. Il Collegio è presieduto dal coordinatore di
area vasta e decide a maggioranza dei componenti.
In caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
Le decisioni del Collegio sono vincolanti
REGIONE MARCHE — 13 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________
per i direttori delle zone territoriali.
4. Il Collegio di area vasta:
a) approva, in conformità con le direttive del
Direttore generale dell’ASUR, il piano di area
vasta e i budget di zona e assegna il personale
alle zone, sentite le organizzazioni sindacali
che hanno sottoscritto il contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto;
b) nomina la delegazione di parte pubblica, che
è presieduta dal coordinatore di area vasta;
c) assume iniziative finalizzate allo sviluppo e al
miglioramento dei servizi erogati.
5. Il coordinatore:
a) rappresenta l’ASUR ai fini della contrattazione
decentrata integrativa;
b) è responsabile della stessa contrattazione;
c) gestisce le relazioni sindacali.
6. La contrattazione è effettuata dalla delegazione
trattante di area vasta.
7. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a
livello di area vasta sono definitivi.
8. Sono esercitate a livello di area vasta:
a) le funzioni concernenti l’assistenza sanitaria
individuate nell’atto aziendale;
b) le funzioni concernenti l’amministrazione del
personale, comprese le procedure di reclutamento,
la mobilità tra le zone e la valutazione
della dirigenza, il supporto al controllo di gestione,
il rischio clinico;
c) le funzioni concernenti l’acquisizione di beni e
servizi, l’esecuzione di opere e lavori, nonché
la gestione dei magazzini e della logistica,
delegate dal Direttore generale e le funzioni
concernenti la gestione del patrimonio immobiliare
con riferimento agli atti di disposizione
diversi da quelli concernenti l’alienazione, la
permuta e la costituzione di diritti reali.
9. Il Collegio di area vasta individua le zone
territoriali nelle quali sono esercitate le funzioni
di area vasta.
10. Il coordinatore adotta i provvedimenti necessari
per assicurare il funzionamento delle relative
strutture, compresi quelli relativi alla mobilità
tra le zone nel rispetto del regolamento per la
mobilità in area vasta.
11. Le funzioni di area vasta sono esercitate
in stretto raccordo con l’attività degli altri enti del
servizio sanitario regionale.”.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 13/2003)
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della
l.r. 13/2003 le parole “con compiti di programmazione
e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari
nel rispettivo ambito territoriale, dotate di
REGIONE MARCHE — 14 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________IX__ L_E__G_I_S_L_A_T_U__R_A_ _—__ D__O_C__U_M__E_N_T__I _—__ P_R__O_P__O_S_T_E__ D__I _L_E_G__G_E_ _E_ _D_I_ A_T_T__O_ _A_M_M__I_N_IS__T_R_A_T__IV_O__ _—_ _R_E__L_A_Z_I_O_N__I ________________
autonomia gestionale ed operativa,” sono soppresse.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9
della l.r. 13/2003 le parole “al loro
perseguimento attraverso i Piani di attività zonali
(PAZ), da definire ed attuare in accordo con i
soggetti erogatori dei servizi” sono sostituite dalle
parole: “di area vasta”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9
della l.r. 13/2003 le parole “, sia a livello
programmatorio che di attuazione,” sono soppresse.
4. Le lettere b) e h) del comma 1 dell’articolo
9 della l.r. 13/2003 sono abrogate.
5. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/2003
è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale definisce gli ambiti
sociali in modo da assicurarne la coincidenza
con gli ambiti delle zone territoriali.”.
6. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/
2003 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale, per assicurare
una maggiore integrazione socio-sanitaria, può
individuare, sulla base di parametri demografici
e territoriali e ferma restando la coincidenza con
i distretti sanitari, una diversa articolazione degli
ambiti sociali, a condizione che il costo complessivo
degli apparati amministrativi non sia incrementato
rispetto a quello sostenuto in caso di
coincidenza tra ambito sociale e zona territoriale.”.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 13/2003)
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della
l.r. 13/2003 le parole “programmazione e” sono
soppresse.
2. Le lettere a), h) e m) del comma 1 dell’articolo
10 della l.r. 13/2003 sono abrogate.
3. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003
è sostituito dal seguente:
“2. Il direttore di zona è responsabile dell’organizzazione
e della gestione del rapporto di
lavoro del personale assegnato.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003
è sostituito dal seguente:
“3. Il direttore di zona è nominato dal Direttore
generale dell’ASUR, su parere della Conferenza
dei Sindaci di cui all’articolo 21, tra gli iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 4, comma 6, che non
versino in nessuna delle situazioni di incompatibilità
di cui all’articolo 3 del d.lgs. 502/1992. Il
relativo contratto di diritto privato a tempo determinato
è stipulato dal Direttore generale
REGIONE MARCHE — 15 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________
dell’ASUR. Ai pubblici dipendenti si applica il
disposto dell’articolo 15-septies, comma 4, del
d.lgs. 502/1992.”.
5. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 13/
2003 le parole “delle funzioni di programmazione
e gestione delle attività zonali e delle azioni definite
in sede di negoziazione con il Direttore generale,
nonché nell’elaborazione e gestione
del piano annuale di zona” sono sostituite dalle
parole: “delle proprie funzioni”.
Art. 9
(Modifica all’articolo 13 della l.r. 13/2003)
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 13/2003
è sostituito dal seguente:
“1. I distretti costituiscono il livello territoriale
di base in cui si realizza in ogni zona territoriale
la gestione integrata tra servizi sanitari, sociosanitari
e sociali.”.
Art. 10
(Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 13/2003)
1. L’articolo 19 della l.r. 13/2003 è sostituito
dal seguente:
“Art. 19 (Piano triennale di area vasta)
1. La programmazione delle funzioni a livello
di area vasta è effettuata attraverso il relativo
piano triennale.
2. Il piano di area vasta definisce, nel rispetto
del piano socio-sanitario regionale, gli obiettivi
dell’attività e l’organizzazione dei servizi sanitari
e sociosanitari.
3. Il piano di area vasta è approvato dal Collegio
di area vasta, previo parere della Conferenza
di area vasta di cui all’articolo 20 bis ed è aggiornato
annualmente.”.
Art. 11
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 13/2003)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20
della l.r. 13/2003 le parole “e dei direttori dei
presidi di alta specializzazione” sono soppresse.
2. La lettera c bis) del comma 1 dell’articolo
20 della l.r. 13/2003 è abrogata.
Art. 12
(Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 13/2003)
1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 13/2003 è inserito
il seguente:
REGIONE MARCHE — 16 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________IX__ L_E__G_I_S_L_A_T_U__R_A_ _—__ D__O_C__U_M__E_N_T__I _—__ P_R__O_P__O_S_T_E__ D__I _L_E_G__G_E_ _E_ _D_I_ A_T_T__O_ _A_M_M__I_N_IS__T_R_A_T__IV_O__ _—_ _R_E__L_A_Z_I_O_N__I ________________
“Art. 20 bis (Conferenze di area vasta)
1. Presso ciascuna area vasta è istituita la
Conferenza di area vasta, composta dai Sindaci
o dagli Assessori da essi delegati dei Comuni
compresi nell’area medesima.
2. La Conferenza è presieduta dal Sindaco
del Comune in cui ha sede la zona territoriale
diretta dal coordinatore di area vasta.
3. La Conferenza esercita funzioni
propositive e consultive relative al livello di area
vasta e in particolare esprime parere:
a) sui piani di area vasta;
b) sulla nomina dei coordinatori di area vasta;
c) sull’operato del Collegio di area vasta, anche
ai fini della verifica dei risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi assegnati e delle valutazioni
sulla funzionalità dei servizi e sulla loro
razionale distribuzione sul territorio.”.
Art. 13
(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 13/2003)
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 21
della l.r. 13/2003 è abrogata.
2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 21
della l.r. 13/2003 le parole “alla Giunta regionale”
sono soppresse.
Art. 14
(Modifica all’articolo 23 della l.r. 13/2003)
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 13/
2003 le parole “agli articoli 20, 21 e 22” sono
sostituite dalle parole: “agli articoli 20, 20 bis, 21
e 22”.
Art. 15
(Soppressione dell’Agenzia regionale sanitaria)
1. L’Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui
all’articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996,
n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), è
soppressa a decorrere dalla data di costituzione
del dipartimento per la salute e per i servizi sociali.
2. Dalla data di cui al comma 1 la Regione
subentra nell’esercizio delle funzioni e nei rapporti
giuridici attivi e passivi dell’ARS, fatto salvo
quanto previsto dal presente articolo in materia
di rapporti di lavoro.
3. Il direttore generale dell’ARS, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, effettua la ricognizione della consistenza
patrimoniale, del personale in servizio, delle
REGIONE MARCHE — 17 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________
funzioni svolte dal personale medesimo e dei
rapporti giuridici pendenti.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge l’ARS non può effettuare assunzioni di
personale, non può attivare o rinnovare comandi,
stipulare o prorogare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, né conferire o prorogare
incarichi a esperti esterni.
5. Alla data di soppressione, il personale in
comando al quale non sono attribuiti incarichi di
direzione di strutture ai sensi dell’articolo 3 bis
della l.r. 13/2003, inserito dall’articolo 4 della
presente legge, rientra presso l’amministrazione
di provenienza. Dalla stessa data, il restante
personale che non ha esercitato l’opzione di cui
al comma 6 del presente articolo, compreso
quello di cui all’articolo 34, comma 2, della legge
regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento
del bilancio 2008), è trasferito alla Regione. La
dotazione organica della Regione è incrementata
del corrispondente numero di posti.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il personale
dell’ARS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o interessato dalle procedure di cui all’articolo
34, comma 2, della l.r. 25/2008 può esercitare
l’opzione per il trasferimento presso gli enti
del servizio sanitario regionale, a copertura dei
posti vacanti nelle relative dotazioni organiche.
L’ente nei confronti del quale è esercitata l’opzione,
verificata la sussistenza della vacanza del
posto, provvede al trasferimento entro la data di
cui al comma 1.
7. La Regione e gli enti del servizio sanitario
regionale danno attuazione alle disposizioni di
cui all’articolo 34, comma 2, della l.r. 25/2008
entro l’anno 2012, anche in deroga a quanto
previsto dagli articoli 6 e 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), continuando, fino
alla stessa data, ad avvalersi del personale interessato.
8. Le spese per il personale dell’ARS continuano
a far carico sul fondo sanitario regionale e
non concorrono alle limitazioni fissate dall’articolo
1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2007), e dall’articolo 76, comma 6, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Tali spese non possono
superare quelle sostenute nell’anno 2009, con
REGIONE MARCHE — 18 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________IX__ L_E__G_I_S_L_A_T_U__R_A_ _—__ D__O_C__U_M__E_N_T__I _—__ P_R__O_P__O_S_T_E__ D__I _L_E_G__G_E_ _E_ _D_I_ A_T_T__O_ _A_M_M__I_N_IS__T_R_A_T__IV_O__ _—_ _R_E__L_A_Z_I_O_N__I ________________
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
9. I riferimenti all’ARS, contenuti nelle norme
e negli atti amministrativi regionali, si intendono
riferiti al dipartimento per la salute e per i servizi
sociali istituito ai sensi della presente legge.
10. Le disposizioni abrogate dall’articolo 18,
comma 1, lettere a), d) ed e), riferite all’ARS,
continuano ad applicarsi fino alla data di soppressione.
Art. 16
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla realizzazione degli interventi previsti
dalla presente legge si provvede, a decorrere
dall’anno 2011, mediante l’utilizzo delle risorse
del fondo sanitario regionale.
2. Ai fini della gestione le somme occorrenti
sono iscritte a carico della nuova UPB 20706
(Stipendi, retribuzioni, indennità, rimborsi personale
ex ARS) dello stato di previsione della spesa.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare
le necessarie variazioni al bilancio di
previsione e al programma operativo annuale.
Art. 17
(Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale provvede alla costituzione
del dipartimento per la salute e per i servizi
sociali e ne definisce l’organizzazione interna
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Direttore generale
dell’ASUR nomina i coordinatori di area vasta.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale
ridefinisce gli ambiti territoriali sociali sulla base
di quanto disposto dai commi 2 e 2 bis dell’articolo
9 della l.r. 13/2003, come modificato dall’articolo
7 della presente legge.
4. In fase di prima applicazione della presente
legge è fatta salva l’individuazione delle aree
vaste di cui alla deliberazione della Giunta regionale
8 maggio 2006, n. 511.
Art. 18
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) il comma 3 dell’articolo 2, l’articolo 4 e la
REGIONE MARCHE — 19 — ASSEMBLEA LEGISLATIVA ________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________I_X_ L_E__G_I_S_L_A_T__U_R_A__ —__ _D_O__C_U_M__E_N__T_I _—__ P__R_O__P_O_S__T_E_ _D_I_ L_E__G_G__E_ _E_ D__I _A_T_T_O__ A_M__M__IN__IS_T__R_A_T_I_V_O__ —__ _R_E_L__A_Z_I_O_N__I ________________
lettera g) del comma 2 dell’articolo 28 della
legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino
del servizio sanitario regionale);
b) il comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale
15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia
di organizzazione e di personale della Regione);
c ) l’articolo 18 della legge regionale 20 giugno
2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio
Sanitario Regionale);
d) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della
legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme
concernenti le agenzie, gli enti dipendenti
e le aziende operanti in materia di competenza
regionale);
e) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 e il
Capo I della legge regionale 16 dicembre
2005, n. 35 (Riordino o soppressione di Enti e
Agenzie operanti in materia di competenza
regionale);
f) il comma 4 dell’articolo 28 della legge regionale
24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2009 e
pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge
finanziaria 2009).
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