mercoledì 11 aprile 2012

RISCHIO IDROGEOLOGICO: LA SITUAZIONE DEL TORRENTE ARZILLA

La foce dell'Arzilla inconta il mare
D'Anna, il rischio è noto ma è rimpallo di competenze tra enti
Il bacino idrografico del Torrente Arzilla ha una superficie di circa 110 Kmq e la sua asta principale ha una lunghezza di circa 20 Km. Nell’ultimo tratto, prima di sfociare nel mare Adriatico, attraversa il centro abitato del Comune di Fano.



I cittadini residenti nelle aree limitrofe alla foce del Torrente Arzilla hanno ripetutamente segnalato il rischio di esondazione del corso d’acqua a causa dell’innalzamento dell’alveo dovuto al depositarsi di materiali limosi sul fondo dello stesso.



Quest’area è stata classificata a rischio esondazione “molto elevato” R4 ai sensi del PAI (Delibera Consiglio Regionale n°116 del 21.01.2004) e per questo motivo, circa 10 anni fa, è stata oggetto di un intervento, finanziato con contributi della Legge n°267/98 ed eseguito dal Servizio Decentrato della Regione (ex Genio Civile), grazie al quale sono stati asportati circa 30-40 mila metri cubi di materiale accumulatosi nell’alveo.



Attualmente, secondo quanto segnalato dai residenti e dall’amministrazione provinciale, il tratto terminale del Torrente Arzilla è interessato dalle stesse problematiche a causa di nuovo materiale accumulatosi nell’alveo che ne ha determinato un notevole innalzamento.



Per meglio comprendere la situazione di rischio descritta dai cittadini, occorre leggere quanto riportato nel sito della Provincia di Pesaro e Urbino, Area Protezione Civile che cita: “Le esondazioni che investono le aree limitrofe alla foce del Torrente Arzilla e un tratto più a monte (in prossimità di Centinarola) in occasione di eventi meteorologici di rilievo, sono da riferire alla ridotta sezione di deflusso dell’alveo, incapace di accogliere e far defluire le acque verso esso convogliate, ed alla sottrazione di estese aree golenali (spazio piano compreso tra la riva di un corso d’acqua ed il suo argine) specie in località Centinarola.
Gli interventi effettuati in passato per l’allargamento della sezione e la creazione di argini artificiali per assicurare una portata di deflusso di 400 mc/sec. non sono oggi in grado di garantire la sicurezza delle aree limitrofe nel tratto prospiciente alla foce a causa del sovralluvionamento dell’alveo e del conseguente abbassamento relativo delle sponde.
Tra le concause che contribuiscono al dissesto idrogeologico è da rilevare l’intervento antropico, con la realizzazione di opere di scavalcamento fluviale che rallentano il deflusso delle acque e favoriscono la cattura dei detriti trasportati dalla corrente nonché la crescita spontanea della vegetazione in alveo”. (omissis)


In data 11.07.2011 La Provincia di Pesaro e Urbino, con la nota prot. 54554 a firma del Presidente Matteo Ricci, ha richiesto alla Regione Marche un finanziamento straordinario pari a Euro 500 mila necessario, vista la stima fatta dai tecnici provinciali, per effettuare un intervento di adeguamento della sezione di deflusso del corso d’acqua in oggetto.



Secondo alcuni accertamenti effettuati presso i competenti uffici della Regione Marche, ad oggi non è possibile concedere il finanziamento richiesto per mancanza di fondi.



Per far fronte a questo tipo di interventi urgenti, occorrerà attendere eventuali economie derivanti dai fondi stanziati ai sensi della Legge 191/09 art.2, comma 240, grazie all’accordo di programma tra Regione Marche e Ministero dell’Ambiente (DGR 1652/10), finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale.







Va evidenziato comunque che i funzionari regionali interpellati hanno sollevato dubbi circa la titolarità dell’intervento in oggetto.



Il riferimento è l’art.17, comma 2 della Legge regionale 13/99 cita : “omissis)

2. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ad argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'articolo 12, comma 3, dello stesso r.d. 523/1904. L'esecuzione delle opere e dei servizi può avvenire secondo quanto disposto dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35.



Resta dunque da definire se per “pulizia” si intenda anche la rimozione del limo dall’alveo. A questo punto sarebbe opportuno un incontro tra Comune, Provincia e Regione per chiarire questo fondamentale aspetto tenuto conto che l'area in questione, come certificato dalla Provincia e dalla Regione, è classificata a rischio esondazione “molto elevato” e non si può attendere che il rischio si trasformi in tragedia per poi intervenire.

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