mercoledì 25 aprile 2012

Referendum, voti Marotta di Fano.




Marotta ha cercato fin dall’immediato dopoguerra di avere una sua identità, in quanto a seguito dell’incremento demografico, sentiva la necessità di un Comune autonomo o comunque di un governo unitario del territorio, ora come allora, diviso in tre Comuni ( Fano Mondolfo San Costanzo ). In virtù di ciò, pur essendo mutato il quadro legislativo che non permetteva più l’istituzione di un Comune autonomo, rimanevano immutate le istanze della popolazione: avere una guida amministrativa unica almeno per il territorio diviso tra il Comune Di Fano e quello di Mondolfo ( S. Costanzo ne detiene una parte molto piccola ). Da ciò scaturì la raccolta di firme che portò al referendum del 1981 in cui si chiedeva di unificare il territorio di Marotta di Fano sotto l’amministrazione di Mondolfo. Ma questa consultazione nacque nel segno di un peccato originale poiché la Regione dopo un consulto giuridico sul concetto di “ popolazione interessata “ decise di far votare tutto il Comune di Fano oltre che quello di Mondolfo: l’esito negativo era certo visto che tra l’altro Fano temeva di andare sotto i 50.000 abitanti con conseguente perdita di denaro pubblico statale. In questi ultimi anni Fano ha superato i 64.000 abitanti e il problema non si pone.



Oggi dopo una nuova raccolta di firme ( 5.199 in pochi mesi ) si ripropone il tema fondamentale di individuare chi sia la “popolazione interessata” espressione letterale utilizzata dalla normativa in merito. Le sentenze in merito succedutesi dopo il 1981 per casi analoghi verificatisi in altre Regioni, hanno meglio definito la materia applicando il concetto di “ interesse legittimo “. In altre parole se da un lato il territorio oggetto di distacco è molto limitato e in tale territorio non vi sono strutture o infrastrutture di rilevante importanza e dall’altro la popolazione coinvolta è percentualmente bassa, è legittimo far votare solo quella popolazione ( Marotta di Fano ) e non tutto il Comune. Concludendo dovrebbe, a rigor di logica, essere Marotta di Fano a decidere il proprio futuro e da questa decisione l'amministrazione che ha lavorato bene non avrà nulla da temere.

Giancarlo D'Anna

5 commenti:

FRANZ ha detto...

SACROSANTO !!!

Comitato Pro Maotta Unita ha detto...

E' quanto abbiamo chiesto a chi dovrà decidere chi chiamare al voto per il referendum consultivo, previsto dalla legge, sulla nostra proposta. Far votare 70.000 cittadini per conoscere la volontà dei 2.500 elettori di Marotta di Fano sarebbe solo una perdita di tempo e di denaro. Il risultato, come nel 1981, non sarebbe diverso da quanto gia espresso, con delibera, dai Consigli Comunali delle amministrazioni interessate, Fano e Mondolfo. Un ringraziamento a nome del Comitato. Gabriele Vitali.

Natalino Pierpaoli ha detto...

Caro Giancarlo,
credo vi sia un po’ di confusione in ciò che affermi, ma dato che ritorna di nuovo il vecchio adagio non posso sottrarmi dallo scrivere ciò che oramai da diversi anni cerco di far capire, ma non perché mi reputi custode di chissà quale dogma, ma per il semplice fatto che credo che la questione “popolazione interessata” sia, dal punto di vista giurisprudenziale, ampiamente chiarita, ma ciò non toglie che meriti sempre un ampio confronto.

Partendo per gradi, nel caso specifico di Marotta ci si ostina a prendere (erroneamente) come esempio la questione della Valmarecchia (distacco di un territorio da una regione all’altra contigua), che ricordo essere regolamentata dalla norma costituzionale e precisamente dall’ art. 132 Cost.
Precisamente questo articolo (132) indica i criteri per la costituzione di nuove regioni e, al secondo comma, lo scorporo o aggregazione di una provincia o comune da una regione all’altra, dunque caro Giancarlo, non rientra affatto nel caso dell’aggregazione di Marotta di Fano per ovvi motivi.
E’ il successivo articolo 133 Cost. che nel secondo comma invece prende in considerazione il caso dell’istituzione di nuovi comuni e la modifica delle circoscrizioni comunali, materia che ricordo è di competenza esclusiva della Regione.

Dunque vi sono differenze sostanziali nel definire le “popolazioni interessate” e proprio le sentenze della Consulta che citi che ne confermano l’indirizzo. Infatti il giudice Franco Bile che l’ha redatta, pone differenze tra i riferimenti ai due articoli della costituzione (132 e 133). Nel primo caso (art. 132) nel caso in cui una provincia o un comune decida di “migrare” in un altra regione (ad esempio il caso “Valmarecchia”, fin troppo cavalcato) per “popolazione interessata” si intende la sola che ricada nel territorio della circoscrizione direttamente interessata dal distacco. Mentre per quanto riguarda l’art. 133 cioè, come nel nostro caso, la modifica di una circoscrizione comunale mediante accorpamento di una parte o frazione di un comune contiguo, per “popolazione interessata” si intende (e cito la sentenza testuale) «sia i gruppi direttamente coinvolti nella variazione territoriale, sia di quelli interessati in via mediata e indiretta», questo perché avvallato da un’ampia giurisprudenza in materia di cui cito, una per tutte, la sentenza della Consulta n. 47 del 2003.
Ora, se per l’articolo 133 c. 2 Cost. (modifica circoscrizioni comunali) non esistesse una giurisprudenza, ossia nessuna sentenza della corte costituzionale che prenda in esame il caso specifico delle “popolazioni interessate”, allora si potrebbe “per analogia” attingere alla giurisprudenza che preveda casi assimilabili, ma siccome esiste una copiosa giurisprudenza in materia, questa non può essere cancellata con un'unica sentenza relativa ad un caso diverso (non lo dico io ma i giudici costituzionalisti) così come riporta il punto 2.2 della sentenza 334/2004 che è illuminante per la questione. Per trasparenza riporto qui di seguito il testo:

“2.2. – La specificità dell'ipotesi di variazione territoriale disciplinata dall'art. 132 Cost. non consente, viceversa, di mutuare l'accezione e l'estensione del concetto di “popolazioni interessate” individuato da questa Corte relativamente al procedimento, affatto diverso, di cui al successivo art. 133, secondo comma, che prevede l'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni (cfr. sentenze n. 47 del 2003 e n. 94 del 2000). L'espressione “popolazioni interessate”, utilizzata da tale ultima norma costituzionale evoca un dato che può anche prescindere dal diretto coinvolgimento nella variazione territoriale; ed è stata intesa dalle sentenze citate come comprensiva sia dei gruppi direttamente coinvolti nella variazione territoriale, sia di quelli interessati in via mediata e indiretta.”

-segue-

Natalino Pierpaoli ha detto...

Inoltre, in riferimento alla sentenza 94/2000 della Consulta, che in sintesi dice che non è necessario coinvolgere forzatamente tutta la popolazione dei Comuni coinvolti nella consultazione referendaria e che è solo la Regione che può eventualmente estendere o restringere l’ambito delle popolazione interessate, ma proprio nelle considerazioni di diritto così recita:


“I criteri per identificare le altre popolazioni, anch’esse interessate quantunque in modo meno diretto, e dunque da interpellare, nelle varie ipotesi di proposta di variazione territoriale, restano affidati alla determinazione del legislatore regionale. Quest’ultimo non può però, come si è detto, adottare criteri tali da escludere a priori, in modo automatico, popolazioni, residenti nei Comuni coinvolti dalla variazione (vuoi perché destinati a perdere territorio, vuoi perché destinati ad acquistarne), sulla base di elementi di per sé inidonei a comprovare ragionevolmente l’assenza di quell’interesse qualificato, al quale il principio dell’art. 133, secondo comma, ricollega l’obbligo di consultazione. Ed è indubbio – in ciò la Corte conferma l’orientamento generale espresso nella sentenza n. 433 del 1995 – che di regola anche le popolazioni dei Comuni coinvolti, residenti in aree diverse da quelle destinate al trasferimento, possono avere un interesse rispetto alla variazione, che va ad incidere sulla dimensione e sulla conformazione territoriale del Comune in cui esse insistono.”

In sintesi il giudice dice che la Regione non può a priori escludere dal referendum la popolazione non direttamente interessata, anzi pone come regola che la popolazione dei comuni interessati alla variazione possa comunque avere un giustificato interesse e se tale non fosse la Regione stessa dovrebbe motivarne la ragionevolezza . Stesse considerazioni di diritto vengono espresse nella sentenza n. 47 del 2003. Nelle sentenze citate viene dichiarata l’illegittimità costituzionale del/degli articoli di legge regionale che hanno limitato la consultazione referendaria alla solo popolazione soggetta alla variazione di circoscrizione. Inoltre ricordo che né l’entità minima del territorio né tanto meno l’entità minima demografica giustifica, secondo i giudici della Consulta (vedi sentenze di cui sopra) di restringere la consultazione alla sola popolazione interessata dalla variazione.
Proiettando la questione su Marotta, nel caso in cui la Regione Marche decidesse (incautamente, aggiungo) di far votare il referendum alla sola popolazione di Marotta di Fano, dovrebbe giustificare con principio di ragionevolezza l’esclusione delle popolazioni di Mondolfo e Marotta di Mondolfo e quella di (almeno) Ponte Sasso, essendo contigue, e quindi difficilmente si potrà dimostrare l’etraneità ad un giustificato e qualificato interesse.

Un caro e cordiale saluto.

giancarlo ha detto...

grazie per le precisazioni, utili a sviluppare un dibattito. Continuo a ritenere giusto il fatto che debbano essere gli abitanti di Marotta di Fano a dover scegliere.